Dal sito della Prefettura UTG di Avellini si riporta la circolare Prot. n. 1326/S.E. del 21 aprile 2011 ad oggetto:"
OGGETTO: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì
13 giugno 2011. Propaganda elettorale e comunicazione politica.
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e comitati
promotori dei referendum.
In vista dello svolgimento delle quattro consultazioni referendarie di cui all'oggetto, si ritiene
utile rammentare le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in
materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.
Indice
a) Divieto per le pubbliche amministrazione di svolgere attivita di comunicazione
b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale
c) Partiti presenti in Parlamento
c-1) Comitati promotori dei referendum
d) Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici
provinciali e presso l'Ufficio centrale per il referendum
e) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del
2 giugno.
f) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda
g) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
h) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della
Deliberazione 13 aprile 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
i) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di
istituti demoscopici
l) Inizio del divieto di propaganda
a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di
comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi referendari - cioè dal 4
aprile, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti del Presidente
della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie
funzioni.
Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve
essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole
amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali,
possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse,
personale e stutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro
competenze.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma
sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa
trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate
attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione
necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere
dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli
amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tale
senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" e alla
"indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.
b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale
(legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)
Le Giunte comunali, dal 33°al 31° giorno antecedente quello della votazione
(nella circostanza, da martedì 10 maggio a giovedì 12 maggio 2011) stabiliscono e
delimitano - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da
destinare all'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda,
distintamente: a) fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati
promotori dei referendum - considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo
unico, ai quali tutti s'intendono attribuite le stesse facoltà dei partecipanti direttamente alla
competizione elettorale (c.d. propaganda diretta); b) fra gli altri soggetti (c.d.
fiancheggiatori) richiedenti (c.d. propaganda indiretta).
In ogni caso, l'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita
domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione,
nella fattispecie entro lunedì 9 maggio 2011.
Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo
politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di
propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai
promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio
per ogni referendum.
Si rammenta che le istanze stesse possono essere direttamente trasmesse
via telefax. Le stesse possono anche essere preannunciate previamente per via
telegrafica o telematica ai comuni e in tal caso sono da considerarsi pervenute in tempo
utile allorquando, prima che la Giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le
medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con telefax.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno
essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi
nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.
Le domande provenienti dai comitati promotori dei referendum dovranno essere
sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da
parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purchè corredate dal relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle
deleghe.
Ai fini degli adempimenti sopra descritti si forniscono di seguito, ai successivi due
punti - lettere c) e c1) - le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai comitati
promotori di ciascun referendum ai quali spetta, secondo il disposto dell'articolo 52,
secondo comma, della legge n. 352/1970, l'assegnazione di spazi di propaganda
elettorale diretta previsti dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni.
c) Partiti presenti in Parlamento (art. 52, Legge 25 maggio 1970, n. 352)
Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al punto precedente, si trascrivono di
seguito le liste e i gruppi politici che, nelle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, hanno
conseguito almeno un seggio al Senato, come da comunicazione del Segretario Generale:
. IL POPOLO DELLA LIBERTA';
. PARTITO DEMOCRATICO;
. LEGA NORD;
. ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO;
. UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO;
. VALLEE D'AOSTE;
. SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE;
. SVP;
. MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA;
. MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO.
Inoltre, come dalla predetta comunicazione, sono attualmente presenti in Senato i
seguenti Gruppi parlamentari:
. IL POPOLO DELLA LIBERTA';
. PARTITO DEMOCRATICO;
. LEGA NORD PADANIA;
. UNIONE DI CENTRO, SVP E AUTONOMIE (UNIONE VALDOTAINE, MAIE,
VERSO NORD, MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI)
. ITALIA DEI VALORI;
. COESIONE NAZIONALE - IO SUD (denominazione così modificata a partire dal 6
aprile 2011);
. MISTO.
A)Al gruppo misto del Senato, appartengono le seguenti componenti:
. MPA - MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE - ALLEATI PER IL SUD;
. ALLEANZA PER L'ITALIA
. FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA.
Si riportano, altresì, in conformità a quanto comunicato dal Segretario Generale
della Camera dei deputati, le liste che nelle ultime elezioni politiche hanno ottenuto seggi
presso detta Assemblea:
- nelle circoscrizioni nazionali:
. DI PIETRO ITALIA DEI VALORI;
. IL POPOLO DELLA LIBERTA';
. LEGA NORD;
. MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA;
. PARTITO DEMOCRATICO;
. SUDTIROLER VOLKSPARTEI;
. UNIONE DI CENTRO;
- nella circoscrizione estero:
. DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI;
. IL POPOLO DELLA LIBERTA';
. MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO;
. PARTITO DEMOCRATICO.
Nel collegio uninominale Valle d'Aosta ha ottenuto il seggio il candidato con il
contrassegno AUTONOMIE-LIBERTÉ-DEMOCRATIE.
Sono inoltre attualmente costituiti alla Camera dei deputati i seguenti Gruppi
parlamentari:
. FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
. INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI
D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN,
AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
. ITALIA DEI VALORI
. LEGA NORD PADANIA ;
. PARTITO DEMOCRATICO;
. POPOLO DELLA LIBERTA';
. UNIONE DI CENTRO.
. MISTO;
Nell'ambito del Gruppo misto sono altresì costituite, ai sensi dell'art. 14, comma 5,
del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti componenti politiche:
. ALLEANZA PER L'ITALIA
. LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE
. MINORANZE LINGUISTICHE;
. MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE - ALLEATI PER IL SUD;.
Infine, si comunica che la Presidenza del Parlamento europeo ha comunicato
l'elenco aggiornato dei partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un rappresentante
dell'Italia eletto in seno alla medesima Assemblea:
. IO AMO L'ITALIA (PPE)
. ALLEANZA PER L'ITALIA (ALDE)
. FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (PPE)
. ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO (ALDE);
. LEGA NORD (EFD);
. PARTITO DEMOCRATICO (S&D);
. IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PPE);
. POPOLARI - U.D.EUR-UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA (PPE);
. SUDTIROLER VOLKSPARTEI (PPE);
. UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
(PPE).
c1) Comitati promotori dei referendum (art. 52, Legge 25 maggio 1970, n. 352)
Si indicano di seguito i promotori dei quattro referendum, secondo l'ordine di
deposito presso la Corte di Cassazione della relativa richiesta.
- REFERENDUM N. 1 - DENOMINAZIONE: "MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.
ABROGAZIONE":
- Miliucci Vincenzo, nato a Roma il 1°/8/1943;
- Lembo Rosario, nato a Predazzo il 18/02/1949;
- De Monaco Alberto, nato a Teano il 18/07/1961
tutti elettivamente domiciliati presso: Segreteria Campagna Referendaria Acqua
Pubblica - Via S. Ambrogio n. 4 - 00186 Roma .
1) REFERENDUM N. 2 - DENOMINAZIONE: "DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN BASE ALL'ADEGUATA
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO. ABROGAZIONE PARZIALE DI
NORMA";
- Carsetti Paolo, nato a Roma il 1°/10/1976;
- Barbera Guido, nato a Camburzano il 2/6/1958;
- Valassina Antonio, nato a Sanremo il 16/7/1952
tutti elettivamente domiciliati presso: Segreteria Campagna Referendaria Acqua
Pubblica - Via S. Ambrogio n. 4 - 00186 Roma .
3) REFERENDUM N. 3 - DENOMINAZIONE:" NUOVE CENTRALI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE. ABROGAZIONE PARZIALE DI NORME"
- Maruccio Vincenzo, nato a Vibo Valentia (VV) il 18/8/1978;
-Parenti Benedetta, nata a Roma il 6/7/1970;
-De Filio Gianluca, nato a Roma il 13/7/1972
tutti elettivamente domiciliati presso Italia dei Valori - Via Felice Casati , 1/a - 20124
Milano.
4) REFERENDUM N. 4 - DENOMINAZIONE: "ABROGAZIONE DI NORME DELLA
LEGGE 7 APRILE 2010, N. 51, IN MATERIA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI A COMPARIRE IN
UDIENZA PENALE, QUALE RISULTANTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 23 DEL
2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE".
- Maruccio Vincenzo, nato a Vibo Valentia (VV) il 18/8/1978;
- Parenti Benedetta, nata a Roma il 6/7/1970;
- De Filio Gianluca, nato a Roma il 13/7/1972
tutti elettivamente domiciliati presso Italia dei Valori - Via Felice Casati , 1/a - 20124
Milano.
d) Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, presso
gli Uffici provinciali e presso l'Ufficio centrale per il referendum (art.19, comma
2, della legge 25 maggio 1970, n. 352)
L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei
referendum rileva, secondo il disposto dell'art. 19 della legge 352/1970, anche ai fini della
designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di
scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e alle operazioni degli Uffici provinciali e
dell'Ufficio centrale per il referendum.
e) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza
del 2 giugno
Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della
Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo di svolgimento della propaganda per le
predette consultazioni - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza
medesima, non costituiscono forme di propaganda referendaria. Conseguentemente, i
relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta
propaganda.
f) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art.
6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13
maggio 2011, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al
pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso
al Questore.
g) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 13 maggio 2011, l'uso di altoparlanti su
mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge
24 aprile 1975, n. 130.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma
di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel
caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i
comuni stessi.
h) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della
Deliberazione 13 aprile 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 89 del 18 aprile 2011,
è stata pubblicata la Deliberazione 13 aprile 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle
campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune
disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale
dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione
parziale del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni
successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lettera d); l'abrogazione della legge 7 aprile
2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011" .
i) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da
parte di istituti demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 28
maggio 2011 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori,
anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici
diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di
proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga
a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare
ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la
rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli
scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici
elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di
votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 13 giugno 2011), purchè in ogni caso non
venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
l) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 11 giugno
2011 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di
propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove
affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda
elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche
poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi.
Si resta in attesa, infine, di ricevere le deliberazioni relative al punto b), non
appena codeste Giunte comunali o i Commissari Straordinari o Prefettizi avranno
adempiuto ai suindicati obblighi di legge.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Tizzano - ".