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elettorale

Si riporta la circolare del Ministero dell'Interno "N. 16 / 2011.       Roma, 06/04/11
Oggetto: Indizione di quattro referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione, per l'abrogazione di disposizioni di leggi statali.
Convocazione dei comizi per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 77, del 4 aprile 2011 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 con i quali sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, i seguenti quattro referendum popolari abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione, numerati e denominati in conformità alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, depositate in cancelleria il 7 dicembre 2010 e il 2 febbraio 2011:
- referendum n. 1, per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente denominazione: "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione");
- referendum n. 2, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione: "Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma");
- referendum n. 3, per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione: "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme");
- referendum n. 4, per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la seguente denominazione: "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale").
 Con riferimento alle predette consultazioni referendarie, si forniscono di seguito specifiche disposizioni per l'avvio del relativo procedimento, con riserva di diramare successivamente le istruzioni concernenti gli ulteriori adempimenti inerenti alla fase preparatoria.
a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
In vista dello svolgimento dei suddetti quattro referendum, con la presente si dispone l'inizio in tutti i Comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno entro sabato 23 aprile 2011, quinto giorno antecedente quello di affissione in tutti i comuni del manifesto di convocazione dei comizi per i suddetti referendum, alle cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in altro comune, la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione, utilizzando il modello 3-D/a allegato alla circolare di questa Direzione Centrale n. 78 del 2005, dovranno essere immediatamente inviate con il mezzo più rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica certificata, dal comune di emigrazione a quello di immigrazione, per consentire a quest'ultimo l'iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.
Il comune di emigrazione dovrà altresì indicare, ove possibile, il numero della tessera dell'elettore per facilitare gli adempimenti del comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
Entro giovedì 28 aprile 2011, quarantacinquesimo giorno antecedente quello di votazione (data in cui devono essere affissi in tutti i comuni i manifesti di convocazione dei comizi), deve procedersi:
1) all'iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni (art. 32, sesto comma, d.P.R. n. 223/67);
2) alla cancellazione per perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, d.P.R. n. 223/67);
3) alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune (art. 41, d.P.R. n. 223/67).
 Entro domenica 8 maggio 2011 - decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto - si provvederà, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1967, alla compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno di votazione (domenica 12 giugno 2011).
Entro venerdì 13 maggio 2011 - trentesimo giorno antecedente quello della votazione - saranno effettuate le variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative (art. 32, primo comma, n. 5, d.P.R. n. 223/1967).
Entro sabato 28 maggio 2011 - quindicesimo giorno antecedente quello della votazione - sarà effettuata la cancellazione dei nomi degli elettori deceduti (art. 32, primo comma, n. 1, d.P.R. n. 223/1967).
b) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi di indizione dei referendum  (art. 11, quarto comma, del d.P.R. n. 361/1957)
 Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè giovedì 28 aprile 2011, a cura dei Sindaci di tutti i comuni, dovrà essere affisso all'albo pretorio (vedasi articolo 32, commi 1 e 5 della legge n. 69/09) e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi (modello n. 1 Ref.), con il quale viene dato avviso agli elettori della data di votazione per i quattro referendum, a firma del Sindaco, che verrà stampato e inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che sarà completato dai comuni con l'aggiunta della denominazione del comune e del nominativo del Sindaco.
Le SS.LL. vorranno dare assicurazione, preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica direzionelettorale@interno.it, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i Comuni della Provincia.
c) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti  all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia
Per i referendum in questione, com'è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
 Tale normativa, applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
 Il suddetto diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum e cioè - intendendosi riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione - entro il prossimo 14 aprile 2011, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.
Tale modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.  
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Il Ministero degli Affari Esteri attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l'altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.
In ogni caso, nell'intento di divulgare le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, così da renderne edotti i connazionali residenti all'estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione. Vorranno contestualmente divulgare, secondo le modalità ritenute più opportune, il suddetto modulo d'opzione allegato alla presente circolare, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero  www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare.

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Presidenti delle Corti d'appello, per la nomina, tra l'altro, dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione per i referendum del 12 e 13 giugno, ai Sindaci, ai segretari comunali, agli ufficiali elettorali, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, affinchè siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.
 Eserciteranno, inoltre, una particolare vigilanza, a mezzo degli Uffici elettorali provinciali, affinchè venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.
Le SS.LL. vorranno altresì prendere, nell'ambito delle rispettive province, opportuni contatti con i Presidenti dei tribunali presso i quali - ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n. 352/70, entro il 40° giorno successivo alla data dei decreti presidenziali in oggetto (2 maggio 2011) - dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il referendum.
Quanto sopra viene anche comunicato, per ogni opportuna notizia, all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge 352/1970 ed all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero da costituire presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 7 della legge n. 459/2001.
Si prega di voler fornire un cortese cenno di assicurazione ed adempimento.
IL DIRETTORE CENTRALE            (Guglielman)."