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elettorale

Dal sito dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino si riporta la circolare PROT. N. 1276/S.E. del 15.3.2011:"
OGGETTO: Ciclo annuale di elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, con
eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011 - Affissione
manifesto convocazione comizi, altri adempimenti.-
Per doverosa conoscenza, ai fini di una più esatta e puntuale osservanza dei complessi e
delicati compiti elettorali, si trasmette l'allegata circolare n. 7/2011 del 14 marzo scorso, nella quale
la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno espone, in sintesi, i principali
adempimenti elettorali cui le SS.LL. dovranno attendere in occasione delle consultazioni
amministrative di cui all'oggetto.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario -Tizzano -
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
CIRCOLARE N. 7 / 2011
Prot. n. 1483 del 14 marzo 2011
Oggetto: Turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario
di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Eventuale ballottaggio domenica 29 e
lunedì 30 maggio 2011.
Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.
In via preliminare, si richiama integralmente il contenuto della circolare n. 5 del 28
febbraio 2011, ai fini dell'accertamento del numero minimo e massimo di candidati da
inserire nelle liste o gruppi, rispettivamente, per le elezioni comunali o provinciali del 15 e 16
maggio p.v., in virtù della riduzione del numero di consiglieri assegnati ai comuni e alle
province, ai sensi della legge 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), come modificata
dalla legge n. 42 del 2010 .
Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 2011 e con riferimento alle amministrazioni
comunali che andranno al rinnovo elettivo nell'anno in corso, trova applicazione la
disposizione di cui all'art. 2, comma 186, lettera b), della citata legge finanziaria 2010, e
successive modificazioni, che ha soppresso le circoscrizioni di decentramento comunale
previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tranne che per i comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti (al censimento 2001) che hanno facoltà di
articolare, con idonea previsione statutaria e regolamentare, il loro territorio in circoscrizioni,
la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti, e fatta salva la
disposizione del comma 5 del predetto articolo 17.
Pertanto, non potranno essere rinnovati gli organi delle circoscrizioni nei
comuni con popolazione pari o inferiore a 250.000 abitanti.
Tanto premesso, in vista delle consultazioni di cui all'oggetto, di seguito alla circolare
n. 6 dell'8 marzo 2011, si evidenziano gli ulteriori adempimenti da porre in essere e si
impartiscono le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione dei relativi procedimenti.
Sommario
a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative pag. 3
b) Convocazione dei comizi elettorali pag. 3
c) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le
elezioni, provinciali e comunali, pag. 3
d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti
in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
e degli organi della circoscrizione pag. 4
e) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati
d'iscrizione nelle liste elettorali e adempimenti relativi alla
autenticazione delle sottoscrizioni delle liste pag. 5
e.1) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli
adempimenti relativi alla presentazione delle candidature pag. 5
f) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti i procedimenti elettorali pag. 5
g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale pag. 6
g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste pag. 6
g.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle
tessere elettorali pag. 6
g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato pag. 6
h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero pag. 7
i) Nomina degli scrutatori pag. 7
l) Manifesti recanti le candidature pag. 8
l.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni
da riprodurre sulle schede di votazione pag. 9
m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e
altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi pag. 9
n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti,
dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o
cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture
riabilitative pag. 10
o) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione pag. 10
p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato
della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale pag. 12
q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto pag. 12
r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno
degli edifici sede dei seggi elettorali pag. 13
s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i
nomi dei candidati proclamati eletti
pag. 13
a)
Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative.
Alla tornata elettorale delle consultazioni amministrative in questione sono interessate
le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre
dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla
scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono
verificate entro il 24 febbraio 2011.
Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
il rinnovo dei relativi organi elettivi deve avvenire in occasione del turno annuale ordinario di
cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, nel caso in cui la
scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre dell'anno.
b)
Convocazione dei comizi elettorali.
Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare tempestivamente l'avvenuta emanazione
dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi per le elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, con l'indicazione delle
amministrazioni interessate a ciascun tipo di consultazione - preferibilmente all'indirizzo di
posta elettronica elettoralesez2@interno.it -cui dovrà seguire l'invio di copia del relativo
provvedimento.
c)
Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 18, primo
comma, del d.P.R. n. 570/60).
Giovedì 31 marzo 2011 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei
sindaci dei comuni ove si svolgeranno le elezioni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in
altri luoghi pubblici il manifesto, a firma dei sindaci medesimi, con il quale viene dato
annuncio agli elettori della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di cui trattasi e
delle date e degli orari della votazione.
Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via e-mail, al medesimo indirizzo
elettoralesez2@interno.it, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i comuni
interessati alle consultazioni.
d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per
l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della
circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197).
Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto, limitatamente all'elezione
diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione, dei cittadini di
altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, le SS.LL. vorranno cortesemente
sensibilizzare i Sindaci dei comuni interessati alle consultazioni affinché provvedano - con
ogni mezzo ritenuto idoneo anche, ove possibile, con lettera personale diretta ai comunitari
non iscritti nelle apposite liste aggiunte - alla massima pubblicizzazione delle disposizioni
dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo,
con direttiva 2006/106/CE.
Ed invero, gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che
intendono partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali, dovranno presentare presso il
comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano domanda
di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro il quinto giorno
successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali,
e cioè entro martedì 5 aprile 2011.
In proposito, si richiama la prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui nella domanda d'iscrizione nella lista
elettorale aggiunta presentata dai cittadini di altro Stato membro devono essere
espressamente dichiarati: " a) la cittadinanza; b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello
Stato d'origine; c) la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel
comune, sempreché non siano già iscritti". Al riguardo, si sottolinea che l'iscrizione
dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può
comunque prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione
residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta
d'iscrizione anagrafica.
Le SS.LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione
delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto,
vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.
Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione
alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 5 aprile 2011, il sindaco,
accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione
anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis
del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle
elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e
cittadini di altro Paese dell'Unione europea.
Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1,
comma 4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno
stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini
dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purché la loro presenza sia
stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18
aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
e) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati
d'iscrizione nelle liste elettorali e adempimenti relativi alla autenticazione
delle sottoscrizioni delle liste.
Prima di rammentare gli orari di apertura degli uffici elettorali comunali, per gli
adempimenti relativi alle elezioni provinciali e comunali, si reputa opportuno, anche in
relazione ad alcune segnalazioni pervenute, invitare le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei
sindaci e dei presidenti di provincia e dei segretari provinciali e comunali affinché siano
posti in essere tutti gli accorgimenti utili ad assicurare regolarità, trasparenza ed efficienza
delle operazioni correlate alla raccolta delle sottoscrizione per la presentazione delle
candidature per le predette elezioni, anche in ordine alla autenticazione delle sottoscrizioni
stesse da parte dei funzionari preposti, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
In particolare, i sindaci e presidenti di provincia vorranno valutare la possibilità di
potenziare i rispettivi uffici preposti al servizio di autenticazione delle firme ed assicurare
idonei strumenti di pubblicizzazione del servizio medesimo.
e.1) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi
alla presentazione delle candidature.
Allo scopo inoltre di garantire l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla richiesta - delle
certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli
uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali provinciali e/o comunali dovranno
rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 aprile 2011 negli orari
previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 15 aprile e
dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 16 aprile, nonché nei giorni immediatamente precedenti,
ovverosia martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, anche nelle ore pomeridiane.
Valuteranno altresì le amministrazioni comunali interessate, nell'ambito della loro
autonomia organizzativa, la possibilità di disporre l'apertura dei rispettivi uffici anche nei
giorni di sabato 9 e domenica 10 aprile 2011.
Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste o dei gruppi, si rinvia
alle pubblicazioni di questa Direzione Centrale nn. 4 e 5 ("Istruzioni per la presentazione e
l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni provinciali e comunali), che
verranno distribuite come di consueto in formato cartaceo e che saranno anche pubblicate
sul sito internet http://www.interno.it.
f) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti i procedimenti elettorali.
Le SS.LL. vorranno fornire con ogni tempestività a mezzo telegramma ovvero via Fax
al numero 06-4883756, notizie su eventuali ricorsi presentati ai Tribunali amministrativi
regionali, con la richiesta di sospensiva, nei confronti sia del decreto di convocazione dei
comizi che delle deliberazioni degli organi preposti all'esame delle candidature nonché sulle
conseguenti decisioni adottate dagli anzidetti organi di giustizia amministrativa (sulla riforma
del contenzioso endoprocedimentale si veda la circolare di questa Direzione Centrale n. 2
del 9 febbraio 2011).
g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato
attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla
necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle
tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.
Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida
adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di
variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni.
g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste.
Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, da parte dei comuni delle rispettive
province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a
fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei
giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.
Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate,
potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Prefetture via fax a questo
Ministero, al n. 06/4883756.
g.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli
uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:
¾
nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire
da martedì 10 a sabato 14 maggio 2011), dalle ore nove alle ore
diciannove;
¾
nei giorni della votazione (domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011) per tutta
la durata delle operazioni di votazione.
Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni
opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine
di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni
ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.
Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e
radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e
nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di
votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il
rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il
possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato
al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.
g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato.
Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del
d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore nè la tessera, nè il


DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato
sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste
h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 40).
Entro il ventesimo giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di
convocazione dei comizi, e quindi entro mercoledì 20 aprile 2011, i comuni di iscrizione
elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori residenti
all'estero, con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante la notizia della data di
svolgimento della/e elezione/i.
Dopo la consegna da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle cartoline
avviso, le stesse saranno distribuite immediatamente ai comuni della provincia interessati
alle consultazioni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, con le
maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo dovrà
essere conservato in Prefettura- U.T.G., a titolo di scorta.
i) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come
successivamente modificato).
In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale
comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il
venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra
mercoledì 20 aprile e lunedì 25 aprile 2011, in pubblica seduta, la quale dev'essere
preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del
comune. In particolare la Commissione elettorale procederà:
*
alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni
sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 8,
secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'art. 1, comma 6, della legge
17 febbraio 1968, n. 108). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel
caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la
procedura descritta nell'art.6 della legge 8 marzo 1989 n.95 (modificato da ultimo
dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con legge 27
gennaio 2006, n.22) e illustrata nella circolare di questa Direzione Centrale n. 6 del
26 gennaio 2006, alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, anche le
indicazioni impartite con circolare di questa Direzione Centrale n. 85 del 21 aprile
2006;
*
alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo
per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di
eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria
deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della
graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
*
qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente
per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla
nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune
stesso.
Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e,
comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (che
corrisponde a sabato 30 aprile 2011).
L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere
comunicato (da parte delle persone designate entro quarantotto ore dalla ricezione della
notificazione della nomina) al sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori
compresi nella graduatoria di cui sopra.
La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli
interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre giovedì 12
maggio 2011.
I sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio
elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinchè
costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni
di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il
presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e
speditezza.
Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali
gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
l) Manifesti recanti le candidature.
Entro e non oltre sabato 7 maggio 2011 - ottavo giorno antecedente la data delle
elezioni - dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi
pubblici dei medesimi, i manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n.
1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo
comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni):
tale termine ultimo - ottavo giorno antecedente le elezioni - come noto, è stato fissato
dalla norma di coordinamento, (art. 2 comma 5, allegato 4) del D.lgs. 2 luglio 2010 n.
104, recante, fra l'altro, la riforma del contenzioso endoprocedimentale per le elezioni
amministrative.
Ai fini della predisposizione di tali manifesti - da stamparsi su carta bianca - si
richiamano le indicazioni riportate nelle pubblicazioni nn. 4 e 5 relative rispettivamente alle
elezioni provinciali e comunali. Si richiamano anche le istruzioni impartite con circolare a
stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 al capitolo 13, nei paragrafi da 162 a 168,
provvedendo ad indicare, nelle generalità di ogni candidato, prima il nome e poi il cognome.
Poichè, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di constatare che molti
dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso deteriorati o,
comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che i sindaci provvedano
all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i
rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti
quello della votazione.
Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate, fossero stati
stampati in più fogli, le Prefetture - UU.TT.G. vigileranno affinché, nell'affissione di cui
trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto siano riuniti rispettando l'ordine definitivo
risultante dalle operazioni di sorteggio.
Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione dei predetti
manifesti entro la prescritta data ed inviare tempestivamente a questa Direzione Centrale
copia dei manifesti stessi.
l.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni da
riprodurre sulle schede di votazione.
Si rammenta che i colori prescelti per le schede di votazione, come in precedenti
consultazioni, sono rispettivamente i seguenti:
-giallo per le elezioni provinciali (tonalita' pantone yellow-u);
-azzurro per le elezioni comunali (tonalita' pantone process blue-u).
Per quanto riguarda i contrassegni delle liste (o gruppi di candidati) da riprodurre
sulle schede di votazione si ribadisce che, come già avvenuto in occasione delle precedenti
elezioni, la dimensione di centimetri 3 del diametro dei contrassegni, espressamente prevista
per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le elezioni
provinciali, dall'art. 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, debba valere anche per le elezioni dei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sia per esigenze di uniformità, a
beneficio delle forze politiche partecipanti alla competizione, che al fine di rendere più chiari
e riconoscibili all'elettore, ai fini dell'espressione del voto, i simboli identificativi delle forze
politiche in competizione.
m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro
materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.
I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario
comunale, dovranno accertare tempestivamente l'esistenza e il buono stato delle urne, delle
cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di
garantire la funzionalità dei seggi.
Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica,
devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.
Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere quelle di
cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi
elettorali".
Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei
presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso
colore della scheda di votazione (differente per ogni consultazione) e che recherà una
dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.
n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei
portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari
e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
Si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la
votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e
successive modificazioni.
In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere
architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le
prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.
I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti
più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.
Si richiama, inoltre, l'attenzione dei sindaci affinché predispongano un efficiente
servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il
raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto
normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali
affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nei giorni della votazione,
assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati
di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15, e successive modificazioni.
In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:
*
Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei
cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria
"seppure di modesta portata" come un'infermeria;
*
Tutti gli elettori tossicodipendenti, ospitati presso le apposite strutture di
recupero , nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche
nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente
concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio
dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.
I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie
intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del
seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del
"seggio volante" (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della
legge 23 aprile 1976 n.136).
o) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione.
Anche in occasione delle prossime consultazioni amministrative, troveranno
applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio
2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre
agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in
cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti
dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni
organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento
del seggio elettorale).
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui
il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della provincia o del
comune per cui è elettore.
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali
è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo
compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 5
aprile e lunedì 25 aprile 2011. Tale ultimo termine del 25 aprile, tuttavia, in un'ottica di
garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere
ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di
votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative - deve
indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito
telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione
sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria
locale.
Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie
locali affinché, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati
medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà
riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n.
46/2009.
Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per
l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei
certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".
I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle
domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli
elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni provinciali, gli
ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in
altro comune della provincia, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della
votazione, e quindi entro domenica 8 maggio 2011, dovranno comunicare a ciascuno dei
comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito
territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di
nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.
I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a
domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra
riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed
eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:
* vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
* vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di
elezioni provinciali, di altro comune della provincia;
* vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di
altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni provinciali, di
altro comune della provincia.
Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni
turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi,
provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie
liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.
Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora
gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle
richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di
sezione per la raccolta del voto.
Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di
accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al
voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi
automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.
Si rinvia al paragrafo lett. p) della presente circolare per le indicazioni relative alla
consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del
voto, nonché all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di
sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare. Si richiamano altresì le precedenti circolari
sull'argomento e, da ultimo, la circolare Miaitse n. 28 del 28 maggio 2009 .
p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della
sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale.
Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la
raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o
seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati
impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto;
luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione
in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della
certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.
I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del
sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che
provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi
speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente
all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà
personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.
q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto.
Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono
organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19,
comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13
maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).
r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli
edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile
2000, n. 121.
In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere
italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente - dall'insediamento sino alla
chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio - all'esterno di tutti gli edifici in cui sono
ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione
nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per
la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo
internet:
http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html
s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei
candidati proclamati eletti.
Si reputa opportuno rammentare, infine, che il manifesto recante i nominativi dei
candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neo-eletto sindaco nella sua qualità di
capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'art. 61 del d.P.R.
16 maggio 1960, n.570, costituisce una comunicazione doverosa alla cittadinanza ed esula
dal procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti.
*****
Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui
alla presente circolare ai Sindaci, segretari comunali, ai presidenti delle Commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché
siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate,
esercitando inoltre una particolare vigilanza, a mezzo degli uffici elettorali provinciali, affinché
venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopra indicati. Si
resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
IL DIRETTORE CENTRALE (Guglielman) "