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Dal sito della Presidenza del Consiglio dei MInistri si riporta:"
Codice disciplinare e sanzioni nella pubblica amministrazione, chiarimenti dopo la riforma 
Presentazione
Pubblicità del codice disciplinare, titolarità dell'azione disciplinare, sanzioni nei confronti dei dirigenti, rapporto tra procedimento disciplinare e penale: su queste materie, recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/09 sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuta a fornire chiarimenti la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. 57 del 10 marzo 2011).
Queste alcune delle indicazioni fornite.
Pubblicità del codice disciplinare
I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l'obbligo, previsto dalla L. 300/70 di portare a conoscenza  dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l'insieme delle norme, anche di derivazione contrattuale, relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La modalità prevista dalla L. 300 è quella dell'affissione in luogo accessibile a tutti, individuato nell'ingresso della sede di lavoro.
Il decreto n.150/09 è intervenuto in materia modificando l'art.55 del decreto legs. 165/01. Oggi è previsto che "la  pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del  codice
disciplinare,  recante  l'indicazione  delle  predette  infrazioni  e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla  sua  affissione all'ingresso della sede di lavoro».
La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite  affissione  con  la  pubblicazione  on  line  solo   qualora
l'accesso alla rete internet sia consentito  a  tutti  i  lavoratori, tramite la  propria  postazione  informatica;  infatti,  la pubblicazione risponde all'esigenza  di  porre il dipendente al riparo dal rischio  di  incorrere  in  sanzioni  per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.
Perciò  il  codice  disciplinare  deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione  della  data, oltre  che  sull'home  page  internet  anche   di   quella   intranet dell'amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell'avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa  nell'ambito  di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l'avvenuto  adempimento.
A seguito della  riforma,  la  modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è  solo quella dell'affissione all'ingresso della sede di lavoro poichè solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia  le  procedure previste per  l'applicazione  delle  sanzioni  sia  le  tipologie  di infrazione e le relative sanzioni.
La pubblicità deve poi riguardare anche il codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, in quanto queste regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.
Azione disciplinare, rafforzata la competenza del dirigente
Riguardo alla gestione del procedimento disciplinare, la riforma ha ampliato la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, già previste. Quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere alla contestazione dell'addebito e all'irrogazione della sanzione, dopo l'espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni "di minor gravità", cioè quelle per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l'intera procedura deve essere svolta dall'ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero verbale.
Fonte: Circolare n. 14 del 23 dicembre 2010"