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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare "PROT. N. 1263/S.E. lì, 2 marzo 2011
OGGETTO: NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo".
Com'è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.156 del 7 luglio 2010, Supplemento ordinario n. 148/L, è stato pubblicato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con il quale è stata data attuazione all'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Il provvedimento, strutturato in quattro allegati (allegato 1, Codice del processo amministrativo; allegato 2, Norme di attuazione; allegato 3, Norme transitorie; allegato 4, Norme di coordinamento e abrogazioni), reca, nell'ambito del codice del processo amministrativo, una disciplina organica del contenzioso sulle operazioni per le elezioni europee, regionali ed amministrative.
Al riguardo, si ritiene di richiamare sinteticamente l'attenzione in ordine alle
disposizioni inserite nel suddetto allegato 1, libro quarto, titolo VI: "Contenzioso sulle operazioni elettorali". 
 Nel capo I del predetto titolo VI sono contenute (articoli da 126 a 128)
disposizioni comuni al contenzioso elettorale. In particolare:
- l'articolo 126 conferma l'attribuzione al giudice amministrativo della
giurisdizione in materia di operazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi di comuni, province e regioni e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in coerenza con quanto a suo tempo sancito dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e dall'articolo 42, e seguenti, della legge 24 gennaio 1979, n. 18; non è stato, viceversa, modificato il contenzioso endoprocedimentale per le elezioni politiche, avendo ritenuto il legislatore di mantenere l'impianto attuale, con la competenza a decidere in tempi ristretti da parte degli Uffici speciali presso le Corti d'appello, con possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione;
- l'articolo 127 stabilisce l'esenzione da qualunque onere fiscale degli atti relativi al contenzioso elettorale, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147;
- l'articolo 128 sancisce espressamente l'inammissibilità del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica; si ritiene che tale scelta legislativa - in linea con la costante giurisprudenza in merito - debba essere correlata sia con l'esigenza di riservare alla materia del contenzioso elettorale la più ampia tutela conseguibile con il ricorso giurisdizionale (nei diversi gradi e con il contraddittorio che lo caratterizzano), sia con la necessità di rapida definizione del contenzioso elettorale, che non appare conseguibile attraverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che prevede, tra l'altro, l'ampiezza dei termini per la
presentazione del ricorso e per la relativa istruttoria, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale a tutela dei controinteressati, ecc....). 
 Nel capo II, con importanti disposizioni innovative, viene specificamente
disciplinato il giudizio per l'immediata impugnativa degli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.
L'articolo 129, infatti - nell'ottica di razionalizzare e semplificare il procedimento elettorale e di contribuire alla stabilità dei risultati dello stesso - ha introdotto, con determinati limiti, il contenzioso endoprocedimentale in occasione delle elezioni amministrative e regionali; in precedenza, tale contenzioso non era contemplato testualmente, ma veniva ricondotto in via interpretativa (peraltro solo da alcuni giudici amministrativi e sulla base del principio di immediata impugnabilità degli atti direttamente lesivi della sfera giuridica) all'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato.
Si evidenziano di seguito i punti salienti di tale rito abbreviato:
- la legittimazione a impugnare immediatamente i relativi atti è riconosciuta
esclusivamente ai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi; non è
ammessa invece, in sede di contenzioso endoprocedimentale, la presentazione di ricorsi sia avverso i provvedimenti di ammissione, sia da parte di candidati o elettori che non siano delegati di liste o gruppi di candidati esclusi;
- l'impugnativa deve essere proposta, avanti al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati;
- la conseguente sentenza in forma semplificata del T.a.r. deve essere resa entro i successivi tre giorni e può essere appellata entro due giorni;
- la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (articolo 129,
comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).
Tale normativa consente l'immediata tutela giuridica delle liste escluse e, nel
contempo, contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale,
assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse; si prevede, a tal fine, una particolare tempistica del contenzioso endoprocedimentale, sì da comportarne la conclusione prima dell'affissione del suddetto manifesto, in modo da evitare rischi di rinvii della data dell'elezione (come, viceversa, successo in passato in caso di provvedimento giurisdizionale di riammissione di liste e/o candidature intervenuto dopo la data di affissione del manifesto).
In tale ottica si colloca, fra le norme di coordinamento e abrogazioni
dell'allegato 4, l'articolo 2, comma 5, che differisce all'ottavo giorno antecedente le elezioni il termine ultimo, precedentemente fissato al quindicesimo giorno, per l'affissione del suddetto manifesto in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali.
Si sottolineano le disposizioni - articolo 129, commi 3, lettera a) e 8, lettera a) - che prescrivono, per il contenzioso endoprocedimentale, l'onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, ai controinteressati. In entrambi i casi, l'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato - e quindi la Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali - deve rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati, sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati.
Il capo III, agli articoli 130, 131 e 132 - fatto salvo quanto disposto nel capo II -reca una nuova e compiuta disciplina del contenzioso "ordinario" relativo agli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali, da proporsi solo alla conclusione del procedimento elettorale e, quindi, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti per le elezioni comunali,
provinciali, regionali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
È ammessa per tale contenzioso "l'azione popolare", essendo riconosciuta la legittimazione a proporre ricorso non solo a ciascun candidato ma anche a ciascun elettore dell'ente delle cui elezioni si tratta per le elezioni comunali, provinciali e regionali e a ciascun elettore per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
La competenza a conoscere le controversie per le elezioni comunali, provinciali e regionali è attribuita al T.a.r. nella cui circoscrizione ha sede l'ente territoriale, mentre per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è attribuita una competenza funzionale inderogabile al T.a.r. del Lazio con sede in Roma.
Le sentenze per le elezioni comunali, provinciali e regionali devono essere
comunicate al Prefetto e trasmesse all'ente della cui elezione si tratta;
quest'ultimo deve provvedere, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla
pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile; tale pubblicazione deve essere effettuata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, annotando sulla copia pubblicata la sua definitività (articoli 130, comma 8, e 131, comma 4).
Si evidenzia, peraltro, che l'articolo 134, comma 1, lettera b), stabilisce che nelle controversie aventi ad oggetto la materia elettorale il giudice esercita una cognizione estesa al merito.
In relazione al nuovo sistema di norme, sono dettate, nell'allegato 3, Norme
transitorie per la definizione dei ricorsi pendenti e per i termini in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; nell'ambito dell'allegato 4, sono contenute, agli articoli 1 e 2, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni amministrative e regionali, Norme di coordinamento e abrogazioni con riferimento alle previgenti disposizioni che disciplinavano i medesimi procedimenti. 
 Alla luce di quanto sopra illustrato, si richiama la cortese attenzione delle SS.LL.
sulla portata innovativa e rilevanza delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
104/2010.
IL PREFETTO - Blasco - "