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legislazione

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei MInistri si riporta la new su:"
Permessi per l'assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92
Presentazione
Tra le molte novitą introdotte nell'ordinamento dalla L. 183/2010, c.d. "Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica", entrata in vigore il 24 novembre 2010, varie modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilitą in situazione di gravitą.
E' stata, quindi, parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92,  Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,  e dal decreto legislativo n.151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą.
Tra le principali novitą, la restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi, l'eliminazione del requisito della convivenza, la previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e la istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Chiarimenti sulle nuove norme arrivano da due circolari, rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica, (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell'INPS, (n. 155 del 3 dicembre 2010).
Soggetti aventi diritto
Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Rispetto alla disciplina previgente, la nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa;  inoltre si passa dal terzo al secondo grado di parentela.
La legge prevede un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di etą oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolaritą di permessi č estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
Le circolari  chiariscono  che l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autoritą
giudiziaria o da altra pubblica autoritą, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autoritą giudiziaria o di altra pubblica autoritą.
Altro concetto chiarito č quello di "patologia invalidante", che consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinitą.
In base al decreto interministeriale 278/00, si possono considerare invalidanti:   
le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale
le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici
le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Il diritto, previsto dalla L. 104 per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilitą di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Fonti: Circolare Inps n.155/2010, Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010."