Il 29 dicembre scorso è stato pubblicato, con efficacia immediata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 il decreto legge 225 in materia di "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".(c.d. decreto mille proroghe)Contrariamente a quanto si pensava, nel testo non si trovano disposizioni in merito all'ulteriore proroga dei termini di entrata in vigore dell'efficacia legale delll'albo pretorio on line. Ricordiamo che detta disposizione è prevista dall'art. 32, comma 5 legge 69 del 18 giugno 2009; in forza del detto articolo si prevede che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non producano più effetto di pubblicità legale e le stesse sono sostituite con la pubblicazioni digitali sul sito internet ufficiale della pubblica amministrazione.Il termine previsto inizialmente per il 1 gennaio 2010 era stato prorogato al 1 gennaio 2011, termine appunto rimasto inalterato. Ciò posto i Comuni si devono immediatamente attivare.
Per quanto concerne la pubblicazione dei documenti in formato digitale sul proprio sito Internet istituzionale si evidenzia quanto segue:
I Documenti originali da pubblicare sono su carta (c.d. documenti analogici): Per la validità legale in formato elettronico devono essere scansionati e firmati digitalmente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del codice dell'Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed interazioni (codice anch'esso in fase di modifica, stiamo infatti attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legislativo) in quanto solo con la firma digitale si consente di attestare la conformità legale del documento informatico a quello cartaceo originale. Occorre ribadire che in questo caso non occorre che la firma digitale sia dello stesso pubblico ufficiale che ha redatto l'originale su carta.
I Documenti originali da pubblicare sono informatici: Se i documenti nascono invece informatici (questa dovrebbe essere la regola ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 82/2005), si ricorda che se la firma autografa del pubblico ufficiale è prevista espressamente da norma di legge/regolamento la stessa può essere sostituita solo dalla firma digitale. Negli altri casi, si potrà sostituire la firma autografa con la dizione firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.
Imposta di bollo e Pubblicazioni di Matrimonio: i documenti informatici devono essere conformi alla normativa sull'imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 comma 5 del d.lgs. 82/2005. Per cui se il Comune ha una convenzione con la locale Agenzia delle Entrate, per l'assolvimento dell'imposta con bollo virtuale, può produrre l'originale in formato digitale. Viceversa se non ha la convenzione potrà produrre l'originale su carta apponendovi l'imposta di bollo. A questo punto dovrà o scansionare detto documento ed apporvi la firma digitale sempre ai sensi dell'art. 23 comma 4 del d.lgs 82/2005, o produrre una versione PDF copia informale di documento originale analogico dando atto che l'imposta è stata apposta sulla versione originale su carta. In merito alle pubblicazioni matrimoniali occorre dire che non esiste una norma espressa dell'ordinamento di stato civile che preveda che l'atto di pubblicazione di matrimonio debba avere la firma autografa dell'ufficiale di stato civile anche se è indubbia la prassi che detti atti vengano firmati in maniera autografa. Se si sceglie di mantenere tale opzione, la firma autografa andrà sostituita dalla firma digitale (tesi da preferire), se si opta sulla firma non obbligatoria si potrà utilizzare la dizione "firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993); in quest'ultimo caso non si avrebbe più la necessità di firmare digitalmente il documento salvo restando le problematiche in materia di bollo virtuale sopra descritte.
Documenti firmati digitalmente: Al fine di rendere agevole la consultazione, si consiglia di pubblicare la sola versione pdf (avente versione di riproduzione informatica ex art. 2714 c.c.) e la corrispondente versione pdf firmata digitalmente che avrà di norma il formato p7m o PDF firmato digitalmente (c.d. pdf con firma embedded).Per poter leggere i documenti firmati digitalmente si consiglia di rendere immediatamente visibile il link ad un servizio gratuito di verifica dei documenti firmati digitalmente (es. www.firma.infocert.it, www.postecert.it) mentre per poter leggere i documenti PDF con firma embedded si consiglia il link http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html dove poter scaricare il software specifico.
ALESSANDRO FRANCIONI - ESPERTO ANUSCA