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elettorale

Dal sito "http://www.egov.maggioli.it/blog.php/4396/" si riporta la new:"
"Nel corso dell'ultimo anno è proseguita in modo assai intenso l'attività svolta dal garante per la tutela dei dati personali. I tratti salienti sono stati riassunti dal presidente nella relazione annuale presentata nello scorso mese di luglio. In particolare si segnalano per rilievo i seguenti interventi: l'ampliamento delle opportunità di pubblicità consentite a fini elettorali e delle informazioni utilizzabili dai titolari di cariche elettive, la definizione degli ambiti entro cui possono essere trattati i dati personali nella gestione del rapporto di lavoro pubblico e le forme di pubblicità dell'attività degli enti locali e l'accesso dei medici alle zone a traffico limitato. Il tratto comune alle nuove iniziative del garante è quello di cercare di coniugare la tutela della riservatezza con le esigenze di semplificazione della attività e di non limitazione di diritti individuali e/o di aspettative personali tutelate dall'ordinamento. Ed in questo ambito una attenzione particolare viene dedicata alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, in considerazione della natura degli interessi da esse tutelate e delle finalità di interesse generale perseguite.
La pubblicità elettorale
Il garante ha cercato di raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze della privacy e quelle, parimenti tutelate dall'ordinamento, dei partiti e delle associazioni politiche, nonché dei singoli candidati di potere "contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda". A tal fine ha autorizzato tali soggetti alla utilizzazione, "senza il consenso dei cittadini, dei dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni". Questa autorizzazione si estende anche agli "altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (ad esempio, l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero) nonché alle altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici". Per la utilizzazione di questi dati è necessario però che tali elenchi siano di per sè "liberamente accessibili" e, in questi casi, è previsto che siano comunque rispettate "le modalità eventualmente stabilite per accedere ad esse". Di grande rilievo anche le autorizzazioni date ai partiti politici ed ai singoli candidati di utilizzare i dati personali degli iscritti e, in senso più ampio, degli aderenti e quella offerta agli eletti "di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori". Invece, in omaggio ai principi di carattere generale viene previsto che occorre il consenso, e che questo deve essere fornito precedentemente, per potere dare corso a "particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax", nonché per la utilizzazione di "dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati a un provider o dati presenti sul web per altre finalità". Analogamente il garante limita la utilizzazione dei dati presenti nei nuovi elenchi telefonici solamente a quelli per "i quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate". E' sempre subordinata al consenso personale la utilizzazione dei "dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (ad es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme)". Il garante esclude invece in modo completo la possibilità di utilizzare "gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, nonché i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante le operazioni elettorali". Tale divieto assoluto di utilizzazione è da considerare, per il garante, esteso anche agli eletti."