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elettorale

Dal sito della Gazzetta Ufficiale si riporta il testo della legge:"LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175  
 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196) (GU n. 252 del 27-10-2010 ) 

testo in vigore dal: 11-11-2010
        
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
Modifiche all'articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
  concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale  per
  le persone sottoposte a misure di prevenzione.
  1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste  e
dei candidati e fino alla chiusura delle  operazioni  di  voto,  alle
persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica  sicurezza,  ai  sensi  della
presente  legge,  e'  fatto  divieto  di  svolgere  le  attivita'  di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212,  in
favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di
competizione elettorale.
  5-bis.2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il
contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 e'  punito  con  la
reclusione da uno a  cinque  anni.  La  stessa  pena  si  applica  al
candidato  che,  avendo  diretta  conoscenza  della   condizione   di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza  speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le  attivita'
di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1  e  se  ne
avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare  anche  da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione».
     

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                                                 NOTE
          Avvertenza:
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Il testo dell'art. 10 della legge 31  maggio  1965,  n.
          575 (Disposizioni contro  le  organizzazioni  criminali  di
          tipo mafioso, anche straniere), cosi' come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              «Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata  con  provvedimento  definitivo  una  misura   di
          prevenzione non possono ottenere:
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio;
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
                d)  iscrizioni  negli  albi  di  appaltatori   o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio  all'ingrosso  e  nei registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
                e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati;
                f) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali.
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi cottimi di qualsiasi tipo, i noli  a
          caldo e le forniture con posa  in  opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso  il  procedimento  di   prevenzione   senza   che
          sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il
          quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i  divieti
          e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal  fine,
          i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino
          a quando il  giudice  non  provvede  e,  comunque,  per  un
          periodo non superiore a venti giorni dalla data in  cui  la
          pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
               5-bis.1. Dal termine stabilito  per  la  presentazione
          delle liste e dei candidati  e  fino  alla  chiusura  delle
          operazioni di voto, alle persone sottoposte,  in  forza  di
          provvedimenti definitivi, alla  misura  della  sorveglianza
          speciale di pubblica sicurezza,  ai  sensi  della  presente
          legge,  e'  fatto  divieto  di  svolgere  le  attivita'  di
          propaganda elettorale previste dalla legge 4  aprile  1956,
          n.  212,  in  favore  o   in   pregiudizio   di   candidati
          partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
              5-bis.2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato,  il  contravventore  al  divieto  di  cui  al  comma
          5-bis.1 e' punito con la reclusione da uno a  cinque  anni.
          La stessa pena si applica al candidato che, avendo  diretta
          conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva
          alla  misura  della  sorveglianza  speciale   di   pubblica
          sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di
          propaganda elettorale previste dal citato comma  5-bis.1  e
          se ne avvale  concretamente.  L'esistenza  del  fatto  deve
          risultare anche da prove diverse  dalle  dichiarazioni  del
          soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.».

Art. 2
 
 
                       Effetti della condanna
 
  1. La condanna alla pena della  reclusione,  anche  se  conseguente
all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, introdotto dall'articolo 1  della  presente  legge,  comporta
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  la  durata   della   pena
detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che  ha  pronunciato
la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in  piego
sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli
atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un  membro  del
Parlamento,  la  Camera  di  appartenenza   adotta   le   conseguenti
determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
  2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita'
del  condannato  per  la  stessa  durata  della  pena  detentiva.  La
sospensione  condizionale  della  pena  non  ha   effetto   ai   fini
dell'interdizione dai pubblici uffici.
  La  presente  legge,  munita   del   sigillo   dello   Stato, sara'
inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli   atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 13 ottobre 2010
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                           Berlusconi, Presidente del
                                             Consiglio dei Ministri  
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Camera dei deputati (atto n. 783):
    Presentato dall'on. Sabina Rossa ed altri il 6 maggio 2008.
    Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,  il
10 ottobre 2008 con parere della I commissione.
    Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
17 e 18 giugno 2009; il 2, 7, 8, 16, 29 e 30 luglio 2009; il 10,15  e
22 settembre 2009; il 13 ottobre 2009; il 12 novembre 2009, il 2,  9,
10 e 16 dicembre 2009; il 4, 10 e 17 febbraio 2010.
    Esaminato in aula ed approvato, in un  testo  unificato  con  gli
atti nn. 825 (on. Angela Napoli e on. Gabriella Carlucci),  954  (on.
Aurelio Salvatore Misiti), 972 (on. Nicodemo  Nazzareno  Oliverio  ed
altri), 1767 (on. Roberto  Occhiuto  e  on.  Mario  Tassone),  il  24
febbraio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2038):
    Assegnato alla 1ª commissione (Affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 2 marzo 2010 con parere della 2ª commissione.
    Esaminato dalla 1ª commissione, in sede  referente,  il  2  marzo
2010; il 4 maggio 2010; il 21 e 22 settembre 2010.
    Esaminato in aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 6  ottobre
2010.
     

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                      Note all'art. 2:
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e
          3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli
          600-bis, primo e terzo comma, 600-quater,  primo,  secondo,
          terzo  e   quinto   comma,   600-quater,   secondo   comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  (c.p.p.   445).   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si  applica  la  disposizione  dell'art.  75,
          comma 3.
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena (c.p. 163).  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». "