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Dal sito della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI si riporta la "CIRCOLARE 4 luglio 2010. Attuazione dell'articolo  7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.(10A11680)                                 IL MINISTRO                    PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                            E L'INNOVAZIONE                                     e                                IL MINISTRO                   PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA    L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art.  2della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre  i  termini  diconclusione dei procedimenti e  assicurare  l'effettivita'  del  lororispetto  da  parte  delle  Amministrazioni.   In   particolare,   ladisposizione  stabilisce  che  i   procedimenti   amministrativi   dicompetenza delle Amministrazioni  statali  devono  concludersi  entrotrenta  giorni,  a  meno  che  disposizioni   di   legge   ovvero   iprovvedimenti di  natura  regolamentare,  da  emanarsi  da  parte  diciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato  art.2, prevedano un termine diverso.   All'adozione di tali provvedimenti  si  provvede  con  uno  o  piu'decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  deiMinistri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la  pubblicaamministrazione e l'innovazione e per la  semplificazione  normativa,che  individuano  i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti   dicompetenza delle Amministrazioni statali.   La legge n. 69 del 2009 ha introdotto  anche  un'altra  novita':  itermini fissati dalle amministrazioni non possono, in  via  generale,essere superiori a novanta giorni. La legge,  tuttavia,  consente  difissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superioria  centottanta  giorni,  al  fine  di  tener  conto  di   particolarisituazioni,  sotto  il  profilo  dell'organizzazione  amministrativa,della natura degli interessi pubblici tutelati e  della  complessita'del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo Decretodel  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e'   necessaria   ladeliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  dei  Ministriper  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e   per   lasemplificazione normativa.   In sede di  prima  applicazione,  il  termine  per  l'adozione  deisuccitati regolamenti e' stato fissato dall'art. 7,  comma  3,  dellalegge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore  della  legge,vale a dire, entro il 4 luglio 2010.   Con l'approssimarsi della scadenza  del  predetto  termine,  appareopportuno fornire alcuni  chiarimenti  interpretativi  come,peraltro,richiesto da diverse Amministrazioni interessate.   In via  preliminare,  occorre  chiarire  che  la  legge  disciplinacompiutamente le conseguenze  della  mancata  adozione  dei  predettiprovvedimenti.   Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69  del2009 si evince che, in assenza di diversa  disciplina  regolamentare,tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficaciae, per i procedimenti interessati, si applichi il  termine  ordinariodi trenta giorni. Tale  disposizione  e  la  connessa  riduzione  deitermini   procedimentali    riguarda    soltanto    i    procedimentiamministrativi avviati successivamente alla  scadenza  del  4  luglio2010. Per i procedimenti amministrativi gia' in corso a tale data, iltermine di conclusione rimane quello originariamente previsto.   Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non  superiori  anovanta giorni, continueranno ad applicarsi, in  assenza  di  diversadisciplina  regolamentare,  le  disposizioni  vigenti  alla  data  dientrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art.7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.   Ciascuna Amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge n.69 del 2009, poteva  adottare  gli  schemi  di  regolamento  volti  arideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro perla pubblica amministrazione e l'innovazione  e  il  Ministro  per  lasemplificazione normativa hanno dettato apposite linee  di  indirizzodel 12 gennaio 2010  (pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  1°aprile 2010, n. 76).   Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunquenon priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all'art.2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dallalegge n. 69 del 2009.  Pertanto  le  amministrazioni  che  non  hannoancora  adempiuto  alla  predisposizione   dei   citati   schemi   diregolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4luglio  2010.  Tali  regolamenti  potranno  contenere,  ove  ritenutoopportuno, anche una disciplina transitoria circa l'applicazione  deinuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati aiprocedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.   Per l'adozione degli schemi regolamentari e' sufficiente richiamarele predette linee di indirizzo, che hanno peraltro  trovato  confermain diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine diciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto  a  quellopreesistente  se  non  per  ragioni  connesse  all'accorpamento   deiprocedimenti o a modifiche della  fattispecie  disciplinata  rispettoalla normativa vigente e, laddove  vi  siano  divergenze,  occorrera'spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni.   Con riguardo, infine, alla  responsabilita'  dirigenziale  connessaall'inosservanza dei termini per  la  conclusione  dei  procedimenti,appare  opportuno  richiamare  anche  in  questa   sede   -   perche'finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma - le seguenticonsiderazioni gia' espresse nelle linee di indirizzo del 12  gennaio2010: «(...) al fine di valutare la  responsabilita'  del  dirigente,cio' che rileva e' la grave e ripetuta inosservanza  dell'obbligo  diprovvedere in  relazione  ai  risultati  complessivi  prodotti  dallaorganizzazione alla quale il dirigente e' preposto, ferma restando lanecessita' di procedere ad una valutazione caso per  caso  che  tengaconto  della  situazione  concreta  in  cui  il  dirigente  opera  inrelazione  agli  incarichi,  alla   struttura   organizzativa,   alledifficolta', ai motivi dell'agire e al danno concretamente  cagionatoal privato.  Non  si  dovra'  attribuire  rilievo  determinante  agliepisodi sporadici ed  occasionali  di  inosservanza  dell'obbligo  diprovvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, ne'tantomeno potra' considerarsi inadempimento la mancata emanazione delprovvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.».    
Roma, 4 luglio 2010.   
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione                                                              Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli  Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,registro n. 10, foglio n. 387."