Dal sito della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI si riporta la "CIRCOLARE 4 luglio 2010. Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.(10A11680) IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 2della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini diconclusione dei procedimenti e assicurare l'effettivita' del lororispetto da parte delle Amministrazioni. In particolare, ladisposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi dicompetenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entrotrenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero iprovvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte diciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art.2, prevedano un termine diverso. All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o piu'decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta deiMinistri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblicaamministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa,che individuano i termini di conclusione dei procedimenti dicompetenza delle Amministrazioni statali. La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un'altra novita': itermini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale,essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente difissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superioria centottanta giorni, al fine di tener conto di particolarisituazioni, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa,della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessita'del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo Decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri e' necessaria ladeliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministriper la pubblica amministrazione e l'innovazione e per lasemplificazione normativa. In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione deisuccitati regolamenti e' stato fissato dall'art. 7, comma 3, dellalegge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore della legge,vale a dire, entro il 4 luglio 2010. Con l'approssimarsi della scadenza del predetto termine, appareopportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi come,peraltro,richiesto da diverse Amministrazioni interessate. In via preliminare, occorre chiarire che la legge disciplinacompiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predettiprovvedimenti. Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare,tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficaciae, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinariodi trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione deitermini procedimentali riguarda soltanto i procedimentiamministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio2010. Per i procedimenti amministrativi gia' in corso a tale data, iltermine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori anovanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversadisciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art.7, comma 3, terzo periodo della stessa legge. Ciascuna Amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge n.69 del 2009, poteva adottare gli schemi di regolamento volti arideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro perla pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per lasemplificazione normativa hanno dettato apposite linee di indirizzodel 12 gennaio 2010 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1°aprile 2010, n. 76). Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunquenon priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all'art.2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dallalegge n. 69 del 2009. Pertanto le amministrazioni che non hannoancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi diregolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4luglio 2010. Tali regolamenti potranno contenere, ove ritenutoopportuno, anche una disciplina transitoria circa l'applicazione deinuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati aiprocedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010. Per l'adozione degli schemi regolamentari e' sufficiente richiamarele predette linee di indirizzo, che hanno peraltro trovato confermain diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine diciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto a quellopreesistente se non per ragioni connesse all'accorpamento deiprocedimenti o a modifiche della fattispecie disciplinata rispettoalla normativa vigente e, laddove vi siano divergenze, occorrera'spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni. Con riguardo, infine, alla responsabilita' dirigenziale connessaall'inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti,appare opportuno richiamare anche in questa sede - perche'finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma - le seguenticonsiderazioni gia' espresse nelle linee di indirizzo del 12 gennaio2010: «(...) al fine di valutare la responsabilita' del dirigente,cio' che rileva e' la grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo diprovvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dallaorganizzazione alla quale il dirigente e' preposto, ferma restando lanecessita' di procedere ad una valutazione caso per caso che tengaconto della situazione concreta in cui il dirigente opera inrelazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alledifficolta', ai motivi dell'agire e al danno concretamente cagionatoal privato. Non si dovra' attribuire rilievo determinante agliepisodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell'obbligo diprovvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, ne'tantomeno potra' considerarsi inadempimento la mancata emanazione delprovvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.».
Roma, 4 luglio 2010.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 10, foglio n. 387."