Si riportano due pareri rilasciati dal Ministero dell?Interno Servizi Demografici Stato Civile in tema di matrimonio di cittadino straniero in Italia:"
F16108/F
Alla Prefettura di
(Area II - Raccordo con gli Enti Locali;
Consultazioni Elettorali)
TORINO
OGGETTO: Profili applicativi della legge 15.7.2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", art. 1, comma 15.
Si fa seguito alla precedente nota di pari oggetto, prot. n. 10064 del 21 settembre 2009 con cui, su quesito inoltrato da codesta Prefettura su sollecitazione del Comune di Torino, quest'Ufficio ebbe ad esprimere, relativamente al matrimonio in carcere dello straniero, l'avviso che "la circostanza che questi si trovi astretto, fa venir meno la necessità di acquisire un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, essendo questo impostogli per legge e statuizione del Giudice".
Al riguardo, a seguito di approfondimenti svolti congiuntamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è successivamente addivenuti, anche da parte di questo Dipartimento, alla diversa conclusione che, ancorché lo stato di detenzione in cui si trova lo straniero faccia venir meno la necessarietà di rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'Autorità di P.S., ciò sia funzionale esclusivamente alla tutela dell'interesse generale dello Stato al perseguimento del responsabile di un reato, ancorché illegittimamente presente sul territorio nazionale. Dunque, uno straniero in stato di detenzione rimane in Italia solamente in forza del principio dell'esecutorietà del provvedimento sanzionatorio penale, senza che tuttavia la sua condizione di irregolare sia sanata e che lo stato detentivo, sostituendo un provvedimento di autorizzazione al soggiorno, possa autorizzare il medesimo a contrarre matrimonio.
La sentenza di condanna, in altri termini, non può essere considerata, ai fini di quanto previsto dall'art. 116 del codice civile, come modificato dalla legge richiamata in oggetto, "... un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano ...".
Quanto sopra si comunica affinché ne sia reso edotto anche il comune di Torino ed eventuali altri uffici di stato civile che avessero posto (o ponessero in futuro) analoghe questioni.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
Il Dirigente dell'Area III
(Rosalia MAZZA)
Roma,
F16108/F
Alla Prefettura di
(Area II - Raccordo con gli Enti Locali;
Consultazioni Elettorali)
GENOVA
OGGETTO: Art. 116 del codice civile. come modificato dalla legge 15.7.2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", art. 1, comma 15.
Si fa seguito alla precedente nota di pari oggetto, prot. n. 12188 del 5 novembre 2009 con cui, su quesito inoltrato da codesta Prefettura su sollecitazione del Comune di Lavagna (GE), quest'Ufficio ebbe ad esprimere l'avviso che "ogniqualvolta il soggetto straniero sia obbligato a rimanere in Italia per motivi relativi a pendenze di tipo penale, si deve ritenere che il predetto soggetto possa contrarre matrimonio ... (sia nel caso in cui lo straniero stia scontando una pena detentiva, sia quando al medesimo siano applicate misure di sicurezza alternative a carattere non detentivo che comportano l'obbligo della residenza in Italia)".
Al riguardo, a seguito di approfondimenti svolti congiuntamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è successivamente addivenuti, anche da parte di questo Dipartimento, alla diversa conclusione che, ancorché lo stato di detenzione in cui si trova lo straniero faccia venir meno la necessarietà di rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'Autorità di P.S., ciò sia funzionale esclusivamente alla tutela dell'interesse generale dello Stato al perseguimento del responsabile di un reato, ancorché illegittimamente presente sul territorio nazionale. Dunque, uno straniero in stato di detenzione rimane in Italia solamente in forza del principio dell'esecutorietà del provvedimento sanzionatorio penale, senza che tuttavia la sua condizione di irregolare sia sanata e che lo stato detentivo, sostituendo un provvedimento di autorizzazione al soggiorno, possa autorizzare il medesimo a contrarre matrimonio.
La sentenza di condanna, in altri termini, non può essere considerata, ai fini di quanto previsto dall'art. 116 del codice civile, come modificato dalla legge richiamata in oggetto, "... un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano ...". Analoghe considerazioni valgono per le misure alternative alla detenzione che comunque comportano l'obbligo della residenza in Italia.
Quanto sopra si comunica affinché ne sia reso edotto anche il comune di Lavagna (GE) interpellante ed eventuali altri uffici di stato civile che avessero posto (o ponessero in futuro) analoghe questioni.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
Il Dirigente dell'Area III
(Rosalia MAZZA)"