Chiarita dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - , con circolare n. 5493 del 23 agosto 2010 ad oggetto "Cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale coniugati, con cittadini italiani e dell'Unione europea, in seguito a matrimonio celebrato in altro Stato", la problematica relativa al rilascio dell'autorizzazione di soggiorno in Italia da parte di coniugi stranieri di cittadini italiani o dell'Unione Europea che si riporta integralmente:
" Di seguito ai quesiti pervenuti in ordine alla problematica sinteticamente indicata in oggetto, occorre richiamare, in primo luogo, il disposto di cui all'articolo 130 del codice civile ove è precisato che nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile
Ciò premesso, al fine di poter definire le eventuali istanze di autorizzazioni al soggiorno giacenti, si forniscono le seguenti indicazioni di dettaglio.
Nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto tra un cittadino straniero ed un cittadino italiano, gli interessati dovranno esibire, per fini probatori, un estratto dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano.
Se, invece, il matrimonio è stato contratto tra un cittadino straniero ed un cittadino dell'Unione europea, la prova della celebrazione, ove occorra, andrà fornita tramite idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza.
Qualora, infine, uno dei due coniugi sia residente in Italia e abbia, di propria iniziativa, provveduto a far trascrivere, nello stesso comune italiano di residenza, l'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 396/2000, i coniugi potranno produrre, in alternativa, la copia integrale del suddetto atto trascritto (chiaramente, formato estero).IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi