testata per la stampa della pagina

I disagi che alcuni cittadini hanno subito a causa del mancato riconoscimento da parte delle autorità di frontiera di molti Paesi esteri della carta di identità con il timbro di proroga apposto ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del d.l. 25.06.2008, n. 112, hanno indotto il Ministero dell'interno ad emanare la circolare in commento.
In sostanza, il Ministero, riconoscendo la legittimità della sostituzione della carta da prorogare o già prorogata, di fatto consiglia i cittadini che intendono recarsi all'estero e che possiedono una carta scaduta ma prorogabile o già prorogata tramite apposizione dell'apposito timbro di convalida, di NON apporre il timbro, ma di rifare una nuova carta.
In proposito si richiama la circolare n. 24/92 da dove risultava già chiaro che, in tutti i casi in cui viene rilasciata una carta di identità a chi ne possieda una (deteriorata, rubata o smarrita) ancora valida, non si tratta mai di duplicato, ma di una "NUOVA CARTA". Lo stesso concetto lo si desume anche dall'oggetto della circolare n. 23/2010 che usa la locuzione: "emissione di nuove carte di identità".
Si conferma, quindi, la illegittimità della richiesta da parte del comune del pagamento del doppio diritto che l'art. 291, ultimo comma del R.d. 6 maggio 1940, n. 635, prevede solo per il rilascio di un duplicato della carta di identità richiesto in caso di smarrimento.
In nessun caso la nuova carta di identità può essere definita un "duplicato", per cui il doppio diritto non può trovare applicazione.
 
Romano Minardi