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stato civile

Dal sito della Corte di Cassazione si riporta una interessante sentenza in tema di adozione:"SENTENZA N. 13332 DEL 1 GIUGNO 2010
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI - RIFERIMENTO ALL'ETNIA DEL MINORE - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando su una richiesta formulata dal Procuratore ge-nerale ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., hanno affermato che, in materia di adozione internazio-nale, il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia, le quali contrastano, oltre che con l'interesse del minore, che rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso de-cisionale, anche con il divieto di discriminazione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali ed interne. Pur prendendo atto che il rifiuto degli adottanti all'accoglienza di un mino-re appartenente ad una determinata etnia si manifesta, per lo più, attraverso l'individuazione del Pa-ese di provenienza, correlata alla scelta dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione, la Corte ha precisato che, ove detto rifiuto si concreti in un'espressa opzione dinanzi agli organi pub-blici, tale condotta dev'essere apprezzata dal giudice di merito nel quadro dell'idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore di determinate caratteristiche genetiche."