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anagrafe

Si riporta il testo delle disposizioni normative  riguardanti il finanziamento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni contenute nel  decreto legge di manovra correttiva , D.L. 31.5.2010 N. 78, pubblicato  nella G.U. 31 maggio 2010 n. 115 , Supp. Ord, n. 114, con il qaule inoltre viene modificato l'art. 1 comma 6 della Legge anagrafica  n.1228/1954 :  
"Art. 50 Censimento
1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al
Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonche' il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle
istituzioni nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno
2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il
Piano generale di censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese con
le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto
della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui
sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'Istat di basi dati
amministrative relative a soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti
allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di
fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la
Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico, le modalita' di
selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e
rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza
entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della
riservatezza, le modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle
tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti
parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive
modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonche' la comunicazione agli
organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi
statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le
modalita' per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al
censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonche',
d'intesa con il Ministero dell'Interno, le modalita' di aggiornamento e revisione
delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2
come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle
risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e'
regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del
Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei
censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2,
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi
assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene
fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto del Presidente della
Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come
definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more
dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle
iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore
a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze
desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei
dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni
censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT.
Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro
obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui
agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal
seguente: "6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita',
in tempo reale, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica
nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e,
limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'art. 1,
comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad
armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e
Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero
Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni
censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate secondo i rispettivi Piani
di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento,
tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale
corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono
autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o
reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale
dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e
coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei
coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene,
secondo le modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e
dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e
locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con
proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di
censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei
rilevatori in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il
personale che risulti in esubero all'esito del riordino previsto dall'articolo 7 nonché
dell'applicazione dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, e'
trasferito all'istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi
delle relative vacanze in organico. Al predetto personale e' attribuito un assegno
personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il
trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti dalle ulteriori attivita'
previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si
provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17."