L'Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa - di Parigi del 13.12.1957 dal sito del Consiglio d'Europa: "Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti dei cittadini dei Paesi Parte, che possono entrare ed uscire dal territorio degli altri Paesi Parte presentando uno dei documenti indicati nell'allegato all'Accordo. Inoltre, le Parti si impegnano a riammettere sul proprio territorio i titolari di uno di tali documenti anche nel caso in cui la nazionalitą della persona interessata sia oggetto di contestazione. Tali facilitą sono accordate solo per soggiorni inferiori o uguali a tre mesi. L'Accordo non deroga alle disposizione delle leggi nazionali, delle convenzioni, degli accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore e che prevedono misure pił favorevoli in favore dei cittadini di una o pił Parti."
Gli Stati aderenti.