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elettorale

Dal sito del MInistero dell'Interno Finanza Locale si riporta la circolare n.8/2010:"
Circolare F.L. 8/2010AI SIGG. PREFETTI DI
CAGLIARI
NUORO
ORISTANO
SASSARI
e, per conoscenza
ALLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
Servizio Elettorale Regionale
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI
OGGETTO: Elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010. Competenza degli oneri.
1. - Competenza generale degli oneri
Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni.
Sono comunque a carico dello Stato:
1.talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, Legge n. 136/1976);
2.gli oneri derivanti dall'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).
 
2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni
2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.
A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.
Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 13 giugno 2010 (data del ballottaggio).
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:
- Seggi ordinari
- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002, esulano dal rimborso statale.
- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)
- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
- Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).
 
2.2 - Disciplina dei riparti
Elezioni provinciali
Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni dovranno presentare apposito documentato rendiconto alla relativa Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17,comma 8, legge 136/1976) Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 13 settembre 2010. Relativamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla Prefettura competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (articolo 15, comma 3, del DL n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 13 dicembre 2010.
Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
In caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli provinciali con l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, i rendiconti dei comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alla consultazione, ivi compresa quella a carico dello Stato per quanto attiene la predetta legge n. 62/2002. Il prospetto dovrà essere redatto in numero di copie sufficienti per essere poi trasmesso, a cura del comune, alla Provincia e alla Prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza.
Relativamente ai termini di presentazione dei predetti rendiconti si rappresenta quanto segue:
1) I rendiconti delle spese derivanti dalla legge n. 62/2002, dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura entro il termine perentorio di sei mesi dalla consultazione (articolo 15 del DL n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 13 dicembre 2010.
2) i rendiconti delle restanti spese dovranno essere trasmessi alla rispettiva Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17 legge 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 13 settembre 2010.
3. - Spese delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni
La Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, provvederà ad impartire alle dipendenti filiali le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune.
Al pagamento delle relative spese provvederanno direttamente codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dalle locali filiali di Poste Italiane, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 -PG 3- del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi. Sul medesimo capitolo saranno imputate anche le spese di cui alla cennata legge n. 62/2002.
Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, quanto prima, il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle spese dovute ai comuni (legge 62/2002) nonché a Poste italiane per le agevolazioni postali concesse.
Roma lì, 19 aprile 2010
IL DIRETTORE CENTRALE (Verde)."