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stato civile

Dal sito del MInistero della Giustizia si riporta:"
Affinchè si possa dar luogo all'adozione è necessaria:
* la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
* l'idoneità dei coniugi ad adottare.
Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
 
I requisiti per presentare la domanda
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve supeare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
La domanda di disponibilità all'adozione
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
Come presentare la domanda di disponibilità all'adozione
La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
Si suggerisce, con l'avvertenza di verificare presso i tribunali per i minorenni, la presentazione dei seguenti documenti a corredo della domanda:
* certificato di nascita dei richiedenti
* stato di famiglia
* dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
* certificato rilasciato dal medico curante
* certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
* certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
* atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Accertamenti sulla capacità della coppia
Il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.
Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.
In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.
Affidamento preadottivo
Il tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.
Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.
L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.
Dichiarazione di adozione
Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.
L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

Per altre informazioni:
Tribunale dei minorenni di Venezia
Normativa di riferimento:
Legge 4 maggio 1983, n. 184
Legge 28 marzo 2001, n. 149".