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Dal sito del Governo italiano, si riporta la notizia concernente la riforma del processo civile e le modalità per rendere le testimonianze. Come previsto dal d.m. 17.02.2010, la testimonianza deve essere scritta resa su appostio modello, la firma del testimone autenticata dal segretario comunale o cancelllerie di Ufficio giudiziario , l'autentica è gratuita ed esente da imposta di bollo come previsto dall'art. 103 bis , 3 comma,  delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 
"Sempre nell'ottica di riduzione della durata del processo, al fine di non costringere i cittadini ad andare in tribunale anche per testimonianze semplici e rendere più ordinato lo svolgimento delle udienze, viene introdotta la testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c. e 103 bis disposizioni attuazione c.p.c.).
In caso di accordo tra le parti il giudice, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta.
Il testimone fornirà, per iscritto, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato su un modulo apposito, conforme al modello approvato con D.M. 17 febbraio 2010, il quale contiene anche le istruzioni per la sua compilazione, apponendo la propria firma, che dovrà essere autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario. La sottoscrizione deve essere apposta al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti.
Il testimone, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo di testimonianza scritta secondo le istruzioni, dovrà spedirlo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento. Quindi il modulo sarà indirizzato alla cancelleria civile del tribunale per il primo grado, o della corte d'appello per il secondo grado di giudizio.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa potrà essere redatta liberamente dal testimone mediante dichiarazione scritta non autenticata e consegnata al difensore della parte interessata. Il testimone che compila il modulo con risposte false oppure omette volontariamente di rispondere in modo completo alle domande formulate commette un reato, ai sensi dell'articolo 372 del codice penale.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.