
L'Ufficiale di anagrafe, tra gli altri, nella sua attività concernente la tenuta dell'anagrafe dei pensionati, ha l'obbligo di comunicare all'INPS le variazioni concernenti il decesso o il matrimonio dei pensionati.
Lo ricorda l'INPS ai Comuni con circoalre n. 40 del 18 marzo 2010 ad oggetto "circolarità dei dati anagrafici - Sistema INA-SAIA" con la quale, oltre ad informare le diverse modalità di trasmissione telematica(portale Web dell'INPS o il sistema INA SAIA), sottolinea che "......la legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 46, ha introdotto una ipotesi di responsabilità amministrativa in capo al responsabile dell'ufficio anagrafe del comune, che di solito, secondo le norme statutarie e regolamentari dell'ente locale, è il dirigente dell'ufficio stesso. In caso di violazione dell'obbligo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro.
Ulteriore conseguenza derivante dalla ritardata trasmissione dei dati all'INPS è la possibile configurazione di una responsabilità per danno erariale in capo al responsabile del procedimento, se dal ritardo derivi pregiudizio ai sensi dell'art. 20 della legge n.133/2008. In tal caso a rispondere sarà il funzionario nominato, ai sensi della legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, quale responsabile del procedimento o, nel caso in cui questi non sia mai stato nominato, il dirigente responsabile dell'ufficio anagrafe...".
Allegato alla citata circolare