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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riportano due interessanti circolari:"
Prot. n. 1160/S.E. lì, 8.3.2010
OGGETTO: Elezioni regionali e comunali di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010. Elettori che
hanno chiesto di usufruire della modalità di voto a domicilio.-
Si fa riferimento alla circolare n. 1120/SE in data 5 febbraio 2010, con la quale sono state
illustrate le modalità operative per l'esercizio del voto domiciliare degli elettori in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime
infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Al riguardo, si pregano le SS.LL. di far conoscere il numero di tali elettori, distinto in elettori
di sesso maschile e di sesso femminile nonché in elettori aventi dimora nello stesso Comune di
iscrizione elettorale o in altro Comune della regione Campania , che entro il 20° giorno
antecedente la data della votazione e, cioè, entro lunedì 8 marzo 2010, hanno fatto pervenire
istanza diretta ad usufruire della modalità di voto a domicilio.
Con l'occasione, le SS.LL. vorranno comunicare anche il numero distintivo delle sezioni
elettorali cui sono stati assegnati gli elettori aventi diritto al voto domiciliare e dimoranti nel
Comune, onde consentire a questo Ufficio di predisporre ulteriori bolli di sezione, oltre al materiale
elettorale occorrente, da consegnare ai rispettivi presidenti di seggio.
Ai fini di cui sopra si trasmette l'allegato modello che, debitamente compilato, dovrà essere
restituito a questo Ufficio tramite fax al n. 0825-798364 oppure 0825-798666, anche in caso di
esito negativo, entro e non oltre mercoledì 17 marzo 2010.
Si raccomanda la puntualità dell'anzidetto adempimento alla data suindicata,
dovendo questo ufficio far analoga comunicazione al Ministero dell'Interno.
IL PREFETTO
ALLA PREFETTURA
- UFFICIO ELETTORALE -
AVELLINO
COMUNE DI .......................................
ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010
ELETTORI CHE HANNO FATTO PERVENIRE ISTANZA DI VOTO A DOMICILIO
MASCHI FEMMINE TOTALE
A) ELETTORI DIMORANTI
NEL COMUNE ............... ................ ................
B) ELETTORI DIMORANTI
IN ALTRO COMUNE DELLA
REGIONE CAMPANIA ............... ................ ................
TOTALE GENERALE ............... ................ ................
GLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO DOMICILIARE E DIMORANTI
NEL COMUNE (A) SONO STATI ASSEGNATI ALLE SEGUENTI SEZIONI:

SEZIONE N. _______ SEZIONE N. _______ SEZIONE N. _______
SEZIONE N. _______ SEZIONE N. _______ SEZIONE N. _______
DATA, _______________ Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale
Bollo del Comune

Prot. n. 1158/S.E. del 8.3.2010
OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.
Eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative, di domenica 11 e
lunedì 12 aprile 2010.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.
Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di
procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle
cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di
iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e
purchè siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.
Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in
occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di
elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione.
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio,
ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio.
b) Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.
c) Naviganti (marittimi e aviatori).
d) Degenti in ospedali e case di cura.
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento
dall'abitazione.
g) Detenuti.
h) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun
seggio speciale.
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il
seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- Il presidente vota nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio, anche se sia iscritto in
altra sezione del comune (in detta ipotesi vota per le elezioni comunali, se previste, e per quelle
regionali) o in una sezione di altro comune della stessa regione (in tale ipotesi vota solo per le
elezioni regionali ma non può votare per le consultazioni comunali);
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune (si rammenta che possono
essere nominati a tali incarichi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il
seggio elettorale);
-i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati votano nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni purchè siano elettori rispettivamente del comune (per le elezioni
comunali) e della regione (per le elezioni regionali);
- gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del
comune (in questo caso votano per le elezioni comunali, se previste), o di altro comune della
regione (in tale ipotesi votano solo per le elezioni regionali ma non per le consultazioni comunali).
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.
b) Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco (art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)
I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio
dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il
diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si
trovano per causa di servizio, con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
Ovviamente, per le elezioni comunali, se previste, potranno esercitare il diritto di voto solo se
siano elettori del comune.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le categorie di elettori sopraindicati votano per
le elezioni regionali, se previste, nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purchè siano
elettori di un comune della regione.
Al riguardo il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 327 del 10 febbraio 2010, che si allega
alla presente ed il cui contenuto è già stato portato all'attenzione, tra gli altri, dei sigg. Sindaci e
Commissari in indirizzo con circolare n. 1151/SE dell'1 marzo scorso, ha fatto pervenire ai
Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono,
alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle
prossime consultazioni.
Si sensibilizzano, in proposito, le SS.LL. al fine di attivare ogni necessaria collaborazione
con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e
Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.
c) Naviganti (marittimi e aviatori) - (art. 1, lett. f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)
In occasione dello svolgimento di elezioni regionali, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori
residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale,
ai sensi dell'art. 1, lett.f), del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1976, n. 240, in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco,
sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
 Brevemente, si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:
-
l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda
scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
-
il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il
giorno antecedente la data della votazione (quindi sabato 27 marzo), ne informa
immediatamente (anche via e-mail) il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e
rilascia al dichiarante stesso apposito certificato;
-
il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta l'informativa di cui
sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni
elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni
nelle liste sezionali;
-
il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà
esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato
rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del
porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
-
il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o
direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una
determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
-
il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono
registrati i militari.
d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti
nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali) o di altro
comune della regione (per le elezioni regionali).
Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del
comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la
volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del
predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario
dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune entro il terzo giorno antecedente la
votazione (giovedì 25 marzo).
Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne
accertato la regolarità, provvede:
-
ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali,
che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, ai fini delle relative annotazioni nelle
liste sezionali, nel giorno precedente l'elezione, unitamente al materiale occorrente per le
operazioni dell'Ufficio;
-
a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione
dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
-
a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei
suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con
l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
-
La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere
esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.
I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno sede i luoghi di cura dovranno
compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il
diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per
consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi
diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti
per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, in base al numero di
posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:
1)
sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli
ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-
letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi
delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale
delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque
addetto all'istituto di cura);
2)
seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la
raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a
199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due
scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore
16 del sabato che precede le elezioni (sabato 27 marzo), contemporaneamente
all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il
luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale, alle cui operazioni possono assistere i
rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono limitate alla raccolta del voto, nel
rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio

elettorale di sezione sopracennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del
numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
3)
uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n.
570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura
minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici sono formati dal presidente della
sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e
da un segretario. Le funzioni del seggio volante, alle cui operazioni possono assistere i
rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono anche qui limitate alla raccolta del
voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate
presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero
delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.
L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le
sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati
che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.
Si richiama su quanto precede la particolare attenzione delle SS.LL. ai fini di una preventiva
e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle
necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del
voto.
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del
D.P.R. n. 570/1960)
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell'articolo summenzionato, per le
elezioni comunali e provinciali e regionali, se previste, purchè siano elettori rispettivamente del
comune stesso o di altro comune della provincia o della regione:
- tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile
individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria;
- tutti i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da
enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.
La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione
(c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
Anche su quanto sopra esposto si richiama l'attenzione delle SS.LL., anche al fine di
concordare con i presidenti di seggio e d'intesa con le strutture medico-sanitarie interessate l'orario
di raccolta del voto.
f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione
Nel richiamare integralmente le istruzioni tecniche fornite con circolare n. 1120/S.E. del 5
febbraio 2010 si ribadisce che per le elezioni comunali, provinciali e regionali le disposizioni sul
voto domiciliare si applicano solo se l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio rispettivamente
del comune, della provincia o della regione per cui è elettore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.
46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104" e gli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".
Si rammenta che entro lunedì 8 marzo 2010 (ventesimo giorno antecedente la data di
votazione) l'elettore avente diritto all'esercizio del voto domiciliare deve far pervenire, al sindaco
del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'apposita dichiarazione attestante la volontà di
esprimere il voto al proprio domicilio, indicandone il completo indirizzo, redatta su carta
libera e corredata della prescritta documentazione sanitaria ("un certificato, rilasciato dal
funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza
delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali"). In seguito a quesiti pervenuti, si esprime l'avviso che, in un'ottica
di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, il termine dell'8 marzo sopraindicato
abbia carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.
Si richiama la particolare delle SS.LL. in ordine ai delicati adempimenti di competenza dei
Comuni (cfr. già citata circolare n. 1120/SE del 5 febbraio 2010) e si invitano le SS.LL. medesime a
dare la massima informazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo, della facoltà di voto a domicilio per
tali elettori e delle modalità di sua fruizione nonché a svolgere opera di sensibilizzazione e di
raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori per la piena attuazione delle
disposizioni concernenti il voto domiciliare, garantendo il diritto al voto costituzionalmente tutelato.
Al riguardo si sensibilizza nuovamente codesto Commissario straordinario dell'A.S.L. di
Avellino in ordine all'esigenza della corretta formulazione dei certificati medici, da parte dei
funzionari medici tempestivamente designati, e affinchè nell'approssimarsi del suddetto termine
dell'8 marzo, venga assicurato un adeguato potenziamento del servizio di rilascio dei suddetti
certificati medici.
Sarà cura delle SS.LL. vigilare con la massima attenzione affinchè sia assicurato il puntuale
adempimento delle disposizioni normative vigenti in materia.
g) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di
reclusione o custodia preventiva in occasione delle elezioni regionali, sempre che, in tali casi,
siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della regione.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione
e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.
Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì
25 marzo), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far
pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della
propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce
l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la
regolarità, provvede:
*
ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per
sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le
relative annotazioni nelle liste sezionali;
*
a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una
attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi; tale attestazione varrà
come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al
presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
*
a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai
sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la
predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco,
eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il
diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale nella
cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le
operazioni dell'Ufficio, il giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del
seggio (sabato 27 marzo), per la consegna al presidente del seggio speciale .
Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i
detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su
proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione
(quindi venerdì 26 marzo), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi
speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione e ad una sezione contigua.
Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera
b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per
causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi
che precedono.
Al riguardo si sensibilizzano le SS.LL. affinchè venga effettuata, nei confronti di tutti i
detenuti aventi diritto al voto, attraverso i mezzi più adeguati, una efficace e tempestiva
informazione circa le modalità e i termini di esercizio dei loro diritti, nonché per la puntuale
attuazione delle prescritte procedure amministrative finalizzate a consentire alle categorie suddette
di elettori l'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente.
h) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio
speciale
Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione
esistono uffici distaccati (cosiddetti seggi "volanti") per la raccolta del voto domiciliare o presso
ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto o seggi speciali (all'interno di sezioni
ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e
case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) sarà
consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.
I suddetti bolli saranno affidati, a cura del sindaco, nelle ore antimeridiane del sabato
precedente la votazione (sabato 27 marzo) ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a
consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle
operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il
presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.
La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto
dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo
della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la
certificazione del voto.
Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura
delle schede, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce,
esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".
Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo
descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza
dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.
Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle
sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" nel pieno rispetto della
legge e con la massima tempestività e precisione.
IL PREFETTO -Blasco -"