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legislazione

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei MInistri, Dipartimento della Funzione Pubblica si riporta la new del 04/03/2010 "- Trasparenza, mobilità e aspettative, congedi e assistenza a portatori di handicap, trasmissione certificati malattia: cosa cambia nella P.A. con l'approvazione della legge su lavoro pubblico e privato
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Il Senato della Repubblica ha approvato ieri sera le nuove norme in materia di riforma della Pubblica Amministrazione contenute nel disegno di legge in materia di lavoro pubblico e privato collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Il provvedimento è stato varato a seguito di un intenso e proficuo dibattito parlamentare e rappresenta la sintesi di una costruttiva fase di dialogo tra il Governo e il Parlamento, tra la maggioranza e l'opposizione. Con l'attuazione delle nuove norme si completa il percorso di riforma e di modernizzazione della PA che poggia sui quattro pilastri della meritocrazia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'innovazione. Ecco in sintesi le principali novità:
Rafforzamento della trasparenza nella P.A. (Art. 5)
Nel testo sono contenute una serie di disposizioni di semplificazione degli adempimenti inerenti gli obblighi formali di informazione cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ovvero la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d'uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.
Mobilità e aspettativa del personale (Art. 13 e 18)
Viene ampliata la sfera di applicazione sia della "mobilità collettiva" che della "mobilità volontaria". Nel primo caso saranno attivate tutte le procedure necessarie per ricollocare il personale in esubero; nel secondo, invece, si prevede la possibilità di utilizzare il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore al triennio. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un'attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante questo periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l'incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.
Trattamento dei dati personali (Art. 14)
Viene modificato il "Codice della Privacy" per bilanciare le esigenze di trasparenza nello svolgimento delle funzioni pubbliche nella P.A. e la necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali. Saranno oggetto di protezione soltanto le notizie concernenti la riservatezza dei dati strettamente personali, come ad esempio lo stato di salute o comunque atti a rivelare informazioni sensibili.
Pari opportunità (Art. 21)
E' istituito il Comitato Unico di Garanzia, formato da rappresentanti dell'amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull'effettiva pari opportunità tra uomini e donne oltre a contrastare fenomeni di mobbing.
Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap (Art. 23-24)
Importanti novità riguardano anche le norme per congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l'assistenza dei portatori di handicap). E' infatti prevista la delega al Governo (da attuare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) ai fini del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati. Relativamente ai permessi per l'assistenza ai portatori di handicap, viene modificata la legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità. La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap ma al contrario quella di razionalizzarne i presupposti e l'utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso.
Trasmissione online all'Inps dei certificati di malattia (Art. 25)
La Legge appena approvata prevede che a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2010 siano estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell'attestazione di malattia, già introdotto per i dipendenti pubblici. Anche i medici privati saranno sottoposti alle norme in materia di rilascio e di trasmissione telematica dell'attestazione di malattia, così come già avviene per i medici di base. La certificazione dovrà essere trasmessa per via telematica direttamente all'Inps, che a sua volta la inoltra all'amministrazione di competenza. Le sanzioni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di trasmissione della certificazione medica verranno disciplinate con apposita circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 ("Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione"). "