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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27/12/2024 il  DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" , in vigore del provvedimento:28/12/2024.
Si segnalano in particolare seguenti articoli
- art. 2 commi 2 e 3 che recitano 
".2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024,
rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo
2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa
richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della
decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno
2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono
efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza
dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della
decisione di cessazione della protezione temporanea.
 3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della
richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito
per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286":
- l'art. 20 concernente  le misure di sostegno e i permessi di soggiorno ai beneficiari di protezione temporanea  cvittadini Ucraini a cui si rimanda;
-  l'art.  21 rubricato " Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in
scadenza" . i cui commi 1 e 2 recitano
" 1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i
commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento
tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.
 2. Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:
a) all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le
dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole:
«soggetti pubblici italiani» sono inserite le seguenti: «, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero»;
b) all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le
dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole:
«soggetti pubblici o privati italiane» sono inserite le seguenti: «,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti». . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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