La cittadinanza per beneficio di legge: art.4 c.1 e art. 4 c.2
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A seguito dell'opposizione di diniego da parte di alcuni ufficiali dello stato civile alle richieste di pubblicazione di matrimoni concordatari avanzate dai cappellani
militari, il Ministero della Difesa, Ordinariato Militare per l'Italia, si è rivolto al Ministero dell'Interno. Con circolare DAIT n. 31 del 12 aprile 2024, il Ministero dell'Interno ha osservato che
-"le disposizioni concordatarie e l'ordinamento italiano, oltre
a quello canonico, equiparano giuridicamente il cappellano militare al parroco,
riconoscendogli la medesima competenza di giurisdizione, altrimenti detta "competenza
parrocchiale" ( a riguardo cfr art. 1533-bis del Codice dell'Ordinamento Militare d. Lgs. n. 66 del 15 marzo
2010). "Attese, pertanto, le competenze attribuite ai cappellani militari, cui è riconosciuta la
giurisdizione ecclesiastica di natura parrocchiale, le richieste di pubblicazione di matrimonio concordatario, nel caso in cui i nubendi o uno di essi rientrino nell'ambito del personale
militare appartenente a tale giurisdizione, devono ritenersi accoglibili."
- Circolare Ministero dell'Interno DAIT n.31/2024 del 12 aprile 2024
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Incontro di Studio
Corso riservato agli operatori del Comune di Torre del Greco
Mattinata di Studio in collaborazione con il Comitato Provinciale di Lecce
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