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anagrafe

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Si segnalano il comma 6 e 7 dell'art. 49 della Legge di bilancio 2024 approvata dal Senato della Repubblica in data 22 dicembre 2023 che introduce nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici. Ora il ddl di Bilancio 2024 (A.S. 926) passa all'esame della Camera dei Deputati (seduta del 28 dicembre 2023).
Nel dettaglio il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero.ma riduce tale sanzione per il caso di comunicazioni tardive.  Autorità competente all'accertamento e irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore (tale Comune acquisisce al proprio bilancio la somma così conseguita) nel rispetto delle disposizioni della legge n. 689 /1981 ("Modifiche al sistema penale".
Il comma 7 introduce un obbligo per le PA di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente nel caso in cui acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Inoltre, il medesimo comma 7 prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.
- A.S. 926: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" -Art. 49 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)-  Si riportano citati commi 6 e 7 della proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica pubblicata sul sito del Senato della Repubblica
"Il comma 6 sostituisce l'articolo 11 (obblighi anagrafici e relativi al trasferimento a o dall'estero) della legge n. 1228 del 1954 (recante l'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale"). I seguenti commi sono quelli del nuovo articolo: il comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge n. 470 del 1988 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi (relativi agli obblighi anagrafici), alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro (attualmente da 25,82 a 129,11 euro). La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.il comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro i termini normativamente previsti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro (attualmente da 51,65 a 258,23) per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.il comma 3 individua l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione nel comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.il comma 4 stabilisce che i proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.
Il comma 7 del presente articolo 49, aggiungendo i commi 9-ter e 9-quater all'articolo 6, della legge n. 470 del 1988, dispone che le PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge n. 1228 del 1954 (comma 9-ter). Inoltre prevede che il comune comunichi le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza (comma 9-quater)".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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