Si ricorda che ogni due anni (anno dispari, come l'anno in corso 2023) i Sindaci con manifesti pubblici invitano coloro che sono in possesso dei requisiti, e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari. della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello. Una volta formati gli elenchi, il Sindaco li trasmette al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone l'elenco di coloro che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise e l'elenco di coloro hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise d'appello; poi tali elenchi vengono trasmessi ai Comuni e affissi all'albo pretorio. Entro 15 giorni dall'affissione, chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni. Poi gli albi definitivi, approvati con decreto, vengono trasmessi a ciascun Comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. "Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello. Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne. In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento". Dal sito del
Ministero della Giustizia che si rimanda per approfondimenti.
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