Dal sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , si segnalano alcune sentenze interessanti e si riportano gli estratti/le sintesi pubblicati di alcune Sentenze del Consiglio di Stato in materia di diritto di accesso:
- Consiglio di Stato, sez.III - Sentenza del 19 maggio 2023, n.4993 - "Estratto/Sintesi:
".. una volta che l'Amministrazione abbia formalmente attestato l'inesistenza di ulteriori documenti e, quindi, anche dei "verbali" e dei "criteri" che l'istante ha ritenuto non ostesi a fronte della propria originaria domanda di accesso, il giudice non può far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere: infatti, con tale dichiarazione la pubblica amministrazione si assume la responsabilità circa quanto attestato (l'inesistenza o l'indisponibilità dei documenti richiesti), con attestazione fidefacente fino a querela di falso, che l'istante non può certamente tentare di inficiare con asserzioni od argomenti logici meramente "esplorativi".";
-Consiglio di Stato, sez.IV - Sentenza del 3 maggio 2023, n.4478 - "Estratto/Sintesi:
"... la previsione regolamentare relativa alla utilizzazione della modulistica reperibile sul sito, non può essere considerata escludente il diritto di accesso qualora l'istanza sia presentata non utilizzando la modulistica presente sul sito ovvero presentandola ad altro ufficio, poiché il dato letterale della disposizione regolamentare non si esprime in termini escludenti bensì al più di facoltà, attraverso l'utilizzo del verbo "potere". Né le pur apprezzabili esigenze di standardizzazione e di informatizzazione delle procedure amministrative, attraverso l'imposizione "preferenziale" di specifiche modalità di inoltro delle istanze di accesso agli atti, possono limitare in modo sproporzionato l'esercizio del fondamentale - ex art.22 l. n.241 del 1990 s.m.i. - diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi escludendolo del tutto per il solo mancato utilizzo della piattaforma e della modulistica indicate. Nel caso di specie, giova ricordare, si è in presenza di una domanda di accesso agli atti (all. n.1) inviata comunque a mezzo pec all'indirizzo dell'ufficio protocollo del comune, il quale ha successivamente trasmesso l'istanza stessa, con pec del ... (all. n.5) ad altro ufficio (presumibilmente quello competente), dello stesso comune di ... Pertanto, pur essendo stata rispettata dall'appellante la modalità di invio informatizzato a mezzo pec dell'istanza, completa di tutti i suoi elementi, il comune, solo per il mancato utilizzo iniziale della piattaforma e della modulistica indicate, non ha fornito il riscontro richiesto: ciò non può non rilevare sotto il profilo dell'ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo a carico del privato in violazione dell'art.1, comma 2, della l. n.241 del 1990 s.m.i., non ricorrendo, ictu oculi, nel caso in esame le "straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria" previste dalla disposizione"";.
- Consiglio di Stato, sez.III - Sentenza del 23 febbraio 2023, n.1884 - stralcio dell "Estratto/Sintesi:
"Poiché "l'istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell'istanza: questa, invero, pone in capo all'Amministrazione un mero dovere di dare (ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito), non anche un preliminare dovere di facere (ossia di confezionare una documentazione prima inesistente) (Cons. Stato, IV, n.8333/2021 - concernente una domanda qualificabile anche come accesso civico), tanto sarebbe sufficiente a ritenere infondato l'appello. In ogni caso, il Collegio, .........." "
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