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elettorale

Si ricorda che sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione
di presentazione delle candidature elettorali  i soggetti espressamente indicati  nell'articolo 14, comma 1, della legge 21
marzo 1990, n. 53 (che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali) ovvero:

* i notai ;
* i giudici di pace;
* i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello,
dei tribunali;
* i segretari delle procure della Repubblica;
* i membri del Parlamento;
* i consiglieri regionali;
* i presidenti delle province;
* i sindaci metropolitani;
* i sindaci;
* gli assessori provinciali;
* gli assessori comunali;
* i componenti della conferenza metropolitana;
* i presidenti dei consigli provincali;
* i presidenti dei consigli comunali;
* i presidenti dei consigli circoscrizionali;
* i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
* i consiglieri provinciali (senza più l'obbligo di comunicare la
propria disponibilità al presidente della provincia );
* i consiglieri metropolitani (senza più l'obbligo di comunicare la
propria disponibilità al presidente della provincia );
* i consiglieri comunali (senza più l'obbligo di comunicare la
propria disponibilità al sindaco );
* i segretari provinciali;
* i segretari comunali;
* i funzionari incaricati dal presidente della provincia;
* i funzionari incaricati dal sindaco;
* gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine
professionale. 
La norma attualmente in vigore, per i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali, ha eliminato
l'obbligo di comunicare la propria disponibilità, rispettivamente,
al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco, mentre per gli avvocati iscritti all'albo professionale, ha introdotto l'obbligo di comunicare la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e di pubblicare i nominativi dei predetti avvocati nel sito internet istituzionale
dell'ordine medesimo
I pubblici ufficiali
predetti possono autenticare le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale ( che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio) esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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