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Si riporta l'articolo 17 del DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.  (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)
- Art. 17

Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della
sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di soggiorno - 
"1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai
sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei
requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini
dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini
dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera
circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo
la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei
documenti di sicurezza, in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 6 del regolamento (UE)
2019/1157.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS
S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli
attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione
ai comuni e le relative modalita'.
4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972,
n. 642, nonche' i diritti fissi e di segreteria che restano di
spettanza del comune.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000
per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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