Si riporta il comunicato stampa del 4 luglio 2023 dell'Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale a seguito della Sentenza n.135/2023 concernente "L'ADOTTATO MAGGIORENNE PUÒ AGGIUNGERE ANZICHÈ
ANTEPORRE IL COGNOME DELL'ADOTTANTE AL PROPRIO
L'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome
dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto
all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei
cognomi.
È quanto si legge nella sentenza n.135 depositata oggi (redattrice la giudice
Emanuela Navarretta), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimo l'art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui
non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di
anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età,
se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a
favore di tale effetto».
La norma del codice civile citata, nel disporre che l'adottato assume il
cognome dell'adottante, prevedeva la sua automatica anteposizione.
La Corte ha sottolineato l'importanza, nell'adozione della persona
maggiore d'età, della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante,
nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome,
quale segno identificativo del vincolo adottivo.
Nondimeno, ha ritenuto lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. che, in considerazione
degli interessi implicati, l'ordine dei cognomi non possa essere invertito
dalla sentenza di adozione, quando sia l'adottando maggiore d'età sia
l'adottante si siano espressi in tal senso.
La Corte ha precisato che la questione le è stata prospettata con esclusivo
riguardo all'adottato maggiore d'età e a questi, pertanto, si riferisce".
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