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Il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna del cittadino extra UE per alcuni fatti di
lieve entità non può essere automaticamente respinto; spetta  al questore valutare la
pericolosità sociale del richiedente prima di negare il rinnovo del permesso.
Si riporta il comunicato stampa della Corte Costituzionale dell'8 maggio 2023 che sintetizza quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2023 depositata in data 8 maggio 2023:
"È ILLEGITTIMO IL DINIEGO AUTOMATICO DEL RINNOVO DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO IN CASO DI
CONDANNA PER FATTI DI LIEVE ENTITÀ. SPETTA AL QUESTORE
VALUTARE LA PERICOLOSITA' SOCIALE DELLO STRANIERO IN
CONCRETO
Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di
lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la
pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 (relatrice Maria Rosaria
San Giorgio), depositata oggi, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli
articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. numero 286 del 1998 (Testo Unico
Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che
impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro,
anche quelle per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del
1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd "piccolo spaccio") e per il reato di cui
all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte),
senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità
sociale del richiedente.
Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dal Consiglio di Stato
nell'ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri, la cui richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per
effetto delle condanne per i predetti reati.
In linea con svariate pronunce - in cui erano state dichiarate illegittime disposizioni
legislative che, nella materia dell'immigrazione, introducevano automatismi tali da
incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli
stranieri - e in sintonia con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, la Corte costituzionale ha chiarito, in motivazione, che il legislatore è
bensì titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del
soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti.
A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati (in un caso, illecita
detenzione di grammi 19 e cessione di grammi 1,50 di hashish, nell'altro vendita di
prodotti con segni falsi), l'automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente
irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne,
nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo
scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente
escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia
perché l'automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul
territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in
contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Dunque, ha osservato la Corte, ben può verificarsi che la condanna, nei casi
considerati, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla
persona del reo, e ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il
tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel
frattempo raggiunto. Risulta, pertanto, necessario che, nell' esaminare la domanda
di rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa apprezzi tali
elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e,
per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.
La Corte ha inoltre sottolineato che "l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine
pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità
amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si
tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua
volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice"."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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