In relazione ad alcuni quesiti posti dai Comuni in merito al rilascio ai privati di copie degli indici decennali dei ·
registri dello stato civile per motivi di attività di ricerca storica sui fenomeni
migratori, l'Avvocatura dello Stato ha confermato che
"depone nel senso della non ostensibilità diretta e generalizzata degli atti dello
stato civile ma della loro consultabilità solo per il tramite dell'ufficiale dello stato civile, per estratto
ed in presenza di un interesse concreto giuridicamente tutelabile".L'art. 450 del codice civile, "pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, non ne consente il generico
accesso, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere,
negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate dai privati, in presenza di un interesse
concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante." Pertanto, è preclusa la
estensibilità diretta dei registri dello stato civile da parte di soggetti diversi dall'ufficiale dello stato
civile. L'Avvocatura di Stato ha inoltre precisato che
"l'abrogazione dell'art. 177 del D.
Lgs n.19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che consentiva indistintamente
il rilascio di estratti di atti di stato civile decorsi settant'anni dalla formazione degli atti stessi, operata
dall'art. 27, comma 1, del D. Lgs n. 10112018, adeguando la disciplina in materia di protezione dei
dati personali alla sopravvenuta normativa europea, non ha inciso sulla permanenza in vigore delle
citate, specifiche, disposizioni di settore." Per approfondimenti si rimanda a tal riguardo alla Circolare del Ministero dell'Interno DAIT n.66/2023 del 5 maggio 2023.
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