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elettorale

Emanata in data 27 aprile 2023 dal Ministero dell'Interno la circolare DAIT n. 59 ad oggetto "Amministrative 2023 nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista. Quorum di votanti per la validità dell'elezione.
Acquisizione dei risultati ufficiosi."
Il Ministero dell'Interno ricorda che l'art.6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge 30
giugno 2022, n. 84 stabilisce "che siano
eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco
collegato purché la lista stessa "abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per
cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" e che ai fini del calcolo del suddetto quorum
"per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si
tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
che non esercitano il diritto di voto"."  Inoltre, per la correttezza dei calcoli del quorum di votanti, con la citata circolare, fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni ai Comuni aventi popolazione
sino a 15.000 abitanti ed una sola lista ammessa. Per approfondimenti si rimanda alla  Circolare Ministero dell'Interno DAIT n.59/2023 del 27 aprile 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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