Il Ministero dell'Interno con Circolare DAIT n.63 del primo giugno 2022, che riprende i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n.131 datata 27 aprile 2022, ribadisce l'imprescindibilità dell'accordo di entrambi i genitori per poter attribuire al figlio nato il cognome di uno soltanto dei due. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. Gli ufficiali di stato civile, pertanto, dovranno accogliere la richiesta di attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, nell'ordine dai medesimi concordato. In assenza di accordo, si dovrà ricorrere all'intervento del giudice, applicando quanto previsto per la trascrizione tardiva dall'art. 31 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Si ricorda che la sentenza si applica solo ai nuovi nati dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del primo giugno 2022.
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