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In data 6 aprile 2022 a seguito di quesito concernente l'imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - esprime il proprio parere (170/2022):

"... in generale, si ritiene che l'imposta di bollo sia "dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento", ai sensi del citato articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati "per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta" e, dunque, "se prodotti in conformità alle linee guida" come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate. Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l'imposta in argomento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Pertanto, al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati "per via telematica" secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel d.P.C.M. del 13 novembre 2014; al riguardo, si osserva che il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale...".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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