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stato civile

Come ricorda il Ministero della Giustizia a riguardo del diritto applicabile alla separazione e al divorzio:
"In caso di separazione personale e divorzio nonché di scioglimento delle unioni civili la normativa europea sul conflitto di leggi (Regolamento (UE) n. 1259 del 2010) prevale sulla legge nazionale di diritto internazionale privato (legge 218/1995).
Il Regolamento (UE) n. 1259 del 2010 consente ai coniugi (o uniti civilmente) di scegliere la legge applicabile purché si tratti:
1. della legge dello Stato di residenza attuale di entrambi o
2. della legge dello Stato dell'ultima residenza comune se uno vi risiede al momento dell'accordo o
3. della legge dello Stato in cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo o
4. della legge del foro adito.
In mancanza di accordo, si applicano i suddetti criteri di collegamento in ordine di gerarchia (prevale il primo sul secondo e così via)".
Per approfondimenti in  tale materia si rimanda alla pagina dedicata sito del Ministero della Giustizia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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