Non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge; si richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n . 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, Sentenza
n . 2 178 del 16 aprile 2012 . Come ricordato dalla Prefettura UTG di Avellino, con propria circolare del 12 agosto 2022 Prot n.72150 "le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio
2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021 , n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilitą per i soggetti titolati di partiti o
movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato
digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare
le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformitą all'originale,
con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990. Al fine di consentire a lle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di
acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i
sindaci e i segretari comunali in indirizzo vorranno pubblicizzare adeguatamente
-sull'home page del sito istituzionale del Comune- l'indirizzo/gli indirizzi di posta
elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno
adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali
indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestivitą ai
conseguenti adempimenti di legge".
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