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In tema di benefici ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104, con proprio parere DFP-0030549-P-03/05/2021 la Funzione Pubblica chiarisce che:
"... , in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi". Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Si riporta di seguito il link della citata circolare: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2012/circolare-n-1-del-2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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