In GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 16-3-2022 la SENTENZA n. 62 della Corte Costituzionale 25 gennaio - 10 marzo 2022. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Elezioni - Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - Necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali - Sanzioni, in caso di inosservanza - Esclusione delle liste, come previsto per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - Omessa previsione - Violazione dei principi di parità di genere e di uguaglianza sostanziale - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 71, comma 3-bis; decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e). - Costituzione, artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 14; Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.
- Dispositivo: "LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022".
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