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stato civile

Pubblicato sul sito della Corte Costituzionale il comunicato stampa dell'Ufficio comunicazione del 28 marzo 2022 "TUTTI I BAMBINI ADOTTATI HANNO DIRITTO A UN LEGAME DI
PARENTELA CON LA FAMIGLIA DEL GENITORE ADOTTANTE" che si riporta:
" La tutela dell'interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il
riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall'adozione. Il minore
adottato - nelle ipotesi conosciute come "adozione in casi particolari" - ha lo status di
figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma
della filiazione «ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i
minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a
partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni». Non riconoscere i legami
familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l'identità del
minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di
fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano.
È quanto si legge nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 79
depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), anticipata con il
comunicato stampa del 24 febbraio 2022. La Corte ha dichiarato illegittimo - con
riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo
in relazione all'articolo 8 della CEDU - l'articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là
dove imponeva di applicare all'adozione in casi particolari dei minori le regole
dettate dall'articolo 300, secondo comma, del Codice civile per l'adozione dei
maggiorenni.
In definitiva, la Corte ha ritenuto che un profilo tanto rilevante «per la crescita e per
la stabilità di un bambino» non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina
operante per l'adozione dei maggiorenni, istituto che è «plasmato su esigenze
prettamente patrimoniali e successorie».
L'intervento della Corte ha inteso, dunque, rendere effettiva - in conformità ai
principi costituzionali e in linea anche con gli orientamenti della Corte di Strasburgo
- la tutela offerta dall'adozione in casi particolari a tanti minori: bambini orfani o orfani
con disabilità; bambini abbandonati o semi-abbandonati, non adottabili con
l'adozione legittimante; minori che vivono nel nuovo nucleo familiare del genitore
biologico; minori cui si riconosce l'interesse a mantenere relazioni affettive già di
fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partner dello stesso sesso del
genitore biologico.
Roma 28 marzo 2022"
- Pubblicata in GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 30-3-2022) la  SENTENZA n. 79 -  23 febbraio - 28 marzo 2022 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari - Riconoscimento dei rapporti civili del minore con i parenti dell'adottante - Esclusione - Violazione dei principi, anche convenzionali, di eguaglianza e di parita' di trattamento tra tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55. - Costituzione, artt. 3, 31 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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