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Apportate modifiche alla norme che disciplinano il reddito di cittadinanza dalla cd. Legge di Bilancio 2022, in particolare ai controlli anagrafici, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei Comuni, alla previsione di una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e ANPR.

Si riporta stralcio dell'articolo 5 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 come modificato ed integrato:

"4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ((I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al RdC e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni)). L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del RdC, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.

4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del RdC))".

- dal sito Normattiva D.L.  28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- dal sito della Camera dei Deputati - la relazione alla legge Bilancio 2022;
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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