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stato civile

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022 la LEGGE 29 dicembre 2021, n. 240  recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2022). Si segnala l'articolo 18 rubricato " Matrimonio" che testualmente recita:
" 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in
Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto
di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e
residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto
sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma
1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile
al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale
ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale
seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato
dai nubendi.
4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il
ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i
diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del
codice civile.
5. I coniugi potranno altresi' rendere le dichiarazioni che la
legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.
6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale
subito dopo la celebrazione.
7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla
legge civile, devono risultare:
a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale
e' stato celebrato il matrimonio;
b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai
coniugi.
8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di
culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione trasmette per la
trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla
osta all'ufficiale di stato civile del comune dove e' avvenuta la
celebrazione.
9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita'
dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la
trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro
ore successive alla ricezione, e ne da' notizia al ministro di culto.
10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia
omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
11. Resta ferma la facolta' di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile. "
Le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, con l'entrata in vigore della citata  legge non trovano piu' applicazione nei confronti
dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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