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anagrafe

Introdotte  modifiche  e/o integrazioni dall'art. 1 comma 74 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge Bilancio 2022) alla disciplina relativa alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Reddito di Cittadinanza. Si dispone che, "nelle more del completamento dell'ANPR, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalitą definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali. 
I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione
dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla
composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per
l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al
primo periodo nonche', successivamente all'erogazione del beneficio,
sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai
comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione
sono definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
con la partecipazione dell'INPS, al quale e' tempestivamente
comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al
coordinamento dei comuni. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di
cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono
preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base
delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione
dell'Istituto. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei
controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che
necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici
mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro
centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte
dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle
somme e' sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle
verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle
somme e' comunque disposto. Il responsabile del procedimento del
comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato
dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione
della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc".
- cfr articolo 1 comma 74 della  LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), entrata in vigore il 01/01/2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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