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elettorale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.251 del 20 ottobre 2021 la legge costituzionale n.1 recante "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica" con la quale all'art. 1 si dispone
"Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di etą» sono soppresse."
Si riporta il testo dell'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla citata legge:

«Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.».
A proposito si ricorda che il  testo
di legge costituzionale
  approvato in via
definitiva
 in data 8 luglio 2021, non essendo stata raggiunta la
maggioranza dei due terzi dei componenti,  era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 luglio 2021
,  al fine di consentire l'eventuale richiesta di
referendum costituzionale da parte di un quinto dei membri di ciascuna Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. In data 14 ottobre 2021 č scaduto il termine di tre mesi previsto dalla Costituzione Italiana per la richiesta di referendum confermativo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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