Si ricorda in merito al rilascio delle carte di identità elettroniche che l'art. 36 comma 7 del D.P.R. n.445/2000 come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020, testualmente recita:
"La carta di identità può' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche
rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8
novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,
ancorché' in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza".
A proposito il Ministero dell'Interno ha emanato in data 30 luglio 2020 la circolare DAIT n.9 con la quale precisa, tra l'altro, che la suddetta norma ha introdotto la possibilità di rinnovare le carte di identità cartacee anche prima dei centottantesimo giorno precedente la scadenza con l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.
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