La Prefettura UTG di Avellino ricorda con circolare n.66496 del 10 settembre 2021 che le leggi n.212/1956, n.130/1975 e n.515/1993 contengono le disposizioni che più direttamente disciplinano la materia della
propaganda, in occasione delle consultazioni elettorali; l'anzidetta legislazione mira ad assicurare a tutti i partiti e organizzazioni politiche, durante la
campagna elettorale, parità di condizioni ed intende scoraggiare quelle forme di propaganda che,
se incontrollate, possono compromettere la necessaria compostezza della competizione
elettorale e danneggiare l'estetica cittadina.
Con la soprarichiamata circolare, la Prefettura UTG di Avellino richiama l'attenzione delle amministrazioni comunali "sulla necessità di predisporre, tempestivamente, le misure più idonee ad assicurarne la
scrupolosa osservanza impedendo, con azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte
abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano, e
reprimendo ogni altra manifestazione di propaganda vietata".
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