Come previsto dall'art. 29 della Legge n.104/92, in occasione delle consultazioni elettorali e a tutela degli elettori non deambulanti diversamente abili, i Comuni sono tenuti ad organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Inoltre, ai sensi della L. n.15/1991 gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art.2 della legge n.15/1991 citata.
- Fonte: Ministero dell'Interno sito Eligendo
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