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La capacità giuridica, che si acquista al momento della nascita, è la capacità di essere titolari di rapporti giuridici ovvero  titolare di diritti e di obblighi. Mentre la capacità di agire ovvero la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi si acquista con la maggiore età, fissata a 18 anni ovvero  la capacità di compiere tutti gli atti, salvi alcuni casi specifici per i quali è stabilita un'età diversa. Pertanto, i minori di età non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità dei genitori; nell'ipotesi che i genitori manchino o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la "tutela" con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore.
Un esempio: rilascio carta di identità elettronica a minore "...nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all'espatrio sottoscritta dall'altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l'autorizzazione del giudice tutelare. L'assenso ovvero l'autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore... ( cfr. sito CIE)"....
- Espatrio con carte di identità - Dal sito della Polizia di Stato Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO. Inoltre ricordiamo che sulle carte di identità ora sono presenti i nomi dei genitori, se invece non sono indicati gli stessi ai controlli in frontiera dovranno esibire una documentazione da cui questo si evinca (es: stato di famiglia). .... nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti. 
- rilascio passaporto a minori - dal sito della Polizia di Stato "Assenso dei genitori
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale. Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico...
Condizioni per l'espatrio del minore
- e ancora La dichiarazione di accompagnamento Per approfondimenti si rimanda al 
sito Polizia di Stato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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