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stato civile

Dal sito della Corte Costituzionale si riporta il comunicata stampa del 9 marzo 2021 relativo alla sentenza n.32/2021 depositata in data 9 marzo 2021 concernente:
"FECONDAZIONE ETEROLOGA PRATICATA DA DUE DONNE ALL'ESTERO:
INDIFFERIBILE UNA LEGGE PER GARANTIRE AI NATI PIENI DIRITTI ALLA
CURA, ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE, ALLA STABILITÀ DEI
RAPPORTI AFFETTIVI
 Il grave vuoto di tutela dell'interesse del minore, nato da fecondazione eterologa
praticata all'estero da due donne il cui rapporto, dopo anni, è diventato conflittuale,
non sarà più tollerabile se si protrarrà l'inerzia del legislatore.
È quanto si legge nella sentenza n. 32 depositata oggi (redattrice Silvana Sciarra) in
cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal
Tribunale di Padova, con riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004,
n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell'articolo 250
del codice civile (come anticipato nel comunicato stampa del 28 gennaio). La Corte
ha affermato che spetta prioritariamente al legislatore individuare il "ragionevole
punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità
della persona umana", per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del
minore "alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione
e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise", evitando di
generare disarmonie nel sistema.
Il Tribunale di Padova aveva denunciato il vuoto di tutela, poiché le norme citate
non consentono ai nati da un progetto condiviso di PMA, praticata all'estero da due
donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre
intenzionale, quando non vi siano le condizioni per procedere all'"adozione in casi
particolari" e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. Nella vicenda
all'esame dei giudici veneti, infatti, a seguito di una situazione conflittuale creatasi
nella coppia dopo anni di convivenza e di cura congiunta di due bambine nate in
Italia, alla madre intenzionale era stato precluso l'esercizio della responsabilità
genitoriale, nonostante i tentativi di ristabilire un normale rapporto affettivo con le
stesse.
Nella motivazione della sentenza si fa riferimento a precedenti decisioni della Corte
costituzionale da cui emerge, con riferimento agli articoli 2, 30 e 31 della
Costituzione, la costante attenzione al miglior interesse del minore, anche nato da
PMA prima ancora che la pratica della fecondazione eterologa fosse disciplinata, e la
valorizzazione della genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica,
poiché il dato genetico non è requisito imprescindibile della famiglia. Nella sentenza
si citano gli strumenti internazionali dei diritti umani e la giurisprudenza delle due
Corti europee, per far emergere un quadro ampio e sinergico di riferimenti alla
tutela degli interessi "preminenti" e "migliori" dei minori nello stabilire legami con
entrambi i genitori. L'identità dei figli, centrale nelle decisioni della Corte di
Strasburgo, finisce con l'essere "incisa quale componente della sua vita privata", se
non si stabilisce un legame affettivo stabile, rafforzato dalla filiazione.
La Corte costituzionale ha indicato, in via esemplificativa, gli ambiti entro cui
potrebbe svolgersi l'intervento del legislatore per assicurare adeguata tutela ai
minori: dalla riscrittura delle previsioni sullo status filiationis, a una nuova tipologia
di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati."
- Sentenza Corte Costituzionale n.32/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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