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Secondo il TAR Campania, Sez. II - Sentenza del 3 febbraio 2021, n.759 - tra le diverse irregolarità delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione solo quelle "sostanziali" sono rilevanti tali da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale. Tra queste "... l'omessa sottoscrizione (in calce) dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n.1067)".

La nullità delle operazioni di votazione può essere ravvisata solo nei casi in cui sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato.

Fonte: sito Ministero dell'Interno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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